Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - delle Ordinanze prot. 24215/P del 23.10.2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e n. 421 del 27.10.2025 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Portici (NA), prot. 84009 del 3.11.2025 con le quali è stata ordinata, ai sensi degli artt. 160, 180 e 181 D. Lgs. 42/2004 (dalla Soprintendenza) e dell'art. 31 D.P.R. 380/01 (dal Comune di Portici), la rimozione di talune opere ritenute abusive con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un progetto ex art. 21 Codice Paesaggio e la sospensione di tutti i lavori diversi dalla rimessione in pristino ordinata; - in forma prudenziale degli stessi provvedimenti impugnati, ed in particolare nei rispettivi preamboli, allorquando si assume che il permesso a costruire n. 78/2017 risulterebbe scaduto; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo, anche se non cognito, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti, ivi compresa la relazione tecnica prot. n. 66263 del 4.9.2025 citata nei preamboli di entrambe le Ordinanze gravate, non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza della Soprintendenza del 23 ottobre 2025 e ordinanza del Comune di Portici del 27 ottobre 2025, prot. 84009 del 3 novembre 2025, recanti l'ordine di rimozione di opere ritenute abusive, rimessione in pristino e sospensione dei lavori diversi da quelli di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato le ordinanze con cui Soprintendenza e Comune avevano contestato cinque gruppi di difformità rispetto al progetto di recupero autorizzato dell'immobile vincolato: balconate continue sul prospetto lato ferrovia recuperate anziché rimosse; sopraluce di dimensioni difformi; aperture ulteriori e balconata continua sul prospetto lato waterfront; balconi più aggettanti sul prospetto lato piazza San Pasquale; livellamento delle aree esterne mediante soletta in cemento. Con il primo motivo ha denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento delle risultanze documentali e violazione degli artt. 160 e 21 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che le opere fossero lavorazioni in corso o non iniziate, che alcuni rilievi fossero inconferenti, che talune aperture fossero preesistenti, che le differenze dei balconi fossero minime e che l'intervento sulle aree esterne fosse funzionale al restauro o disposto dall'autorità giudiziaria penale. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti sanzionatori e la mancata graduazione e proporzionalità della misura. Con il quarto ha invocato l'affidamento nei titoli edilizi rilasciati e sostenuto che vi fosse al più un ritardo nella realizzazione. Con il quinto ha contestato l'assunto, contenuto nei preamboli degli atti, della scadenza del permesso di costruire n. 78/2017. La verificazione disposta dal TAR ha accertato che i punti 1, 3, 4 e 5 riguardavano opere concluse nella loro configurazione morfometrica, mentre il punto 2 riguardava una lavorazione ancora in itinere, in ragione dello stato grezzo degli squarci murari e dell'incertezza sulla preesistenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al punto 2, annullando in parte qua i provvedimenti impugnati: la verificazione ha qualificato i sopraluce sul prospetto lato ferrovia come lavorazioni in itinere, con incertezza documentale sulla loro preesistenza, sicché non risultavano opere concluse da sanzionare nei termini contestati. Ha respinto la censura relativa agli altri quattro gruppi di opere, ritenuti conclusi e non suscettibili di spontanea conformazione ai titoli autorizzativi; la verificazione è stata giudicata completa e attendibile e non è stata ravvisata necessità di ulteriori accertamenti. Il primo motivo è stato respinto perché i provvedimenti repressivi in materia edilizia hanno carattere vincolato e, salvo ipotesi residuali, non richiedono la comunicazione di avvio, essendo sufficiente l'individuazione degli abusi. Sono stati respinti anche i motivi concernenti istruttoria, motivazione, presupposti e proporzionalità della sanzione, affidamento e validità del permesso: per le difformità accertate non sussiste affidamento tutelabile nella conservazione delle opere, neppure in presenza di titoli edilizi, e l'abusività legittima l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione. Le spese di giudizio sono state compensate per la soccombenza parziale. Il compenso del verificatore è stato posto a carico del ricorrente e liquidato in € 1.800,00, oltre accessori di legge se dovuti e spese vive per complessivi € 102,04.
Norme richiamate
artt. 160, 180 e 181 d.lgs. 42/2004
Con il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi.
Le misure repressive delle violazioni incidenti su beni tutelati sono applicabili in presenza delle difformità accertate; per gli abusi edilizi, la natura vincolata del potere comporta, di regola, che non siano necessari un apporto partecipativo utile né una motivazione ulteriore rispetto all'individuazione degli abusi.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Nessuna assenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione è, dunque, legittimamente invocata da parte ricorrente per le difformità acclarate.
Il giudice ha respinto, per le opere concluse e difformi accertate, la contestazione dei presupposti per l'intervento repressivo; il punto relativo ai sopraluce ancora in itinere è stato invece annullato in parte qua sulla base dell'accertamento tecnico.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Circostanza quest’ultima che legittima l’amministrazione all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e di repressione degli abusi.
Quando le opere hanno raggiunto una configurazione morfometrica compiuta e non possono conformarsi spontaneamente ai titoli autorizzativi, l'amministrazione può esercitare i poteri di vigilanza e repressione edilizia.
art. 160 d.lgs. 42/2004
Analogamente con riferimento agli ulteriori motivi sopra indicati, in quanto l'abusività non può fondare alcun legittimo affidamento alla conservazione delle opere, anche a fronte di eventuali titoli edilizi, nel caso in cui sia riscontrata la difformità degli interventi.
La difformità delle opere rispetto a quanto autorizzato esclude che il privato possa invocare un affidamento tutelabile alla loro conservazione, anche se sono stati rilasciati titoli edilizi.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il compenso del verificatore richiesto con istanza depositata in data 29 maggio 2026, è posto a carico di parte ricorrente.
null
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La liquidazione del compenso per il verificatore avviene secondo criteri specifici stabiliti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Questi criteri includono il tipo di incarico, l'attività svolta, i documenti esaminati, le operazioni peritali, il valore della controversia, se rilevante, e le spese effettivamente sostenute.
La liquidazione del compenso del verificatore va effettuata considerando tipologia e attività dell'incarico, documentazione e operazioni svolte, valore della controversia ove rilevante e spese effettive, evitando duplicazioni.
art. 12 d.m. 30 maggio 2002
Tanto premesso in ragione del valore della causa, dell’impegno richiesto e tenuto conto delle vacazioni ascrivibili al tecnico (il cui computo esclude un compenso anche ex art. 12 del D.M. 30.5.2022, il quale altrimenti costituirebbe una duplicazione) il Collegio, vista anche la richiesta avanzata dal verificatore, ritiene congruo liquidare, a titolo di compenso l’importo di € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, nonché oltre i dedotti importi per esborsi sostenuti (€ 9,40 per spese sosta auto; € 33,44 per spese per sopralluoghi; € 9,20 per spese per pedaggi autostradali; € 50,00 per spese per riproduzione documentazione acquisita – stampe).
Il compenso per il verificatore non può duplicare voci già remunerate attraverso il computo delle vacazioni; nel caso concreto il TAR ha liquidato € 1.800,00, oltre accessori e spese vive documentate.
Massime di principio
- In materia edilizia, il potere repressivo ha carattere vincolato e, salvo ipotesi residuali, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché non è normalmente configurabile un apporto partecipativo utile; è sufficiente che il provvedimento individui gli abusi contestati.
- Quando una verificazione completa e logicamente coerente accerta che opere difformi hanno raggiunto una configurazione morfometrica conclusa e non sono suscettibili di spontanea conformazione al titolo, l'amministrazione è legittimata a esercitare i poteri di vigilanza e repressione edilizia.
- La difformità accertata di opere rispetto ai titoli autorizzativi impedisce di invocare un legittimo affidamento alla loro conservazione, anche in presenza di titoli edilizi rilasciati.
- L'accertamento che una lavorazione è ancora in itinere, accompagnato da incertezza documentale sulla preesistenza e dalla mancanza di una configurazione ultimata, può giustificare l'annullamento in parte qua della misura repressiva riferita a quella specifica opera.
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