Cassazione Civile, Ordinanza n. 34033/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2010 nei confronti di una professionista iscritta all'albo forense, ritenuta dalla Corte d'appello di Bari non tenuta al versamento dei contributi alla Gestione separata perché non aveva superato la soglia di reddito di 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sulla disciplina previdenziale dei professionisti, sostenendo che la soglia di 5.000 euro non costituisca il presupposto dell'obbligo di iscrizione per il professionista che esercita abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività libero-professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria, ma rilevi solo per le attività occasionali. La resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva subordinato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata al superamento della soglia di euro 5.000,00, chiarendo invece che per il professionista iscritto ad albo ciò che rileva è l'esercizio abituale dell'attività, mentre la soglia economica opera per il lavoro autonomo occasionale; il giudice di rinvio dovrà quindi accertare in fatto se l'attività fosse abituale o meno.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. 335/1995
La norma, come autenticamente interpretata, prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano professionalmente attività di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusivo, non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
Richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
È richiamato come disposizione che autenticamente interpreta l'art. 2, comma 26, L. 335/1995 nel senso sopra indicato.
Norma evocata nel motivo del ricorso in relazione alla qualificazione del reddito da lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
Richiamati dall'INPS a sostegno della disciplina previdenziale dei professionisti iscritti alla cassa forense.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
Richiamato nel motivo in relazione alla disciplina dell'ordinamento forense e agli obblighi previdenziali degli avvocati.
La soglia di euro 5.000,00 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività di lavoro autonomo occasionale, non come presupposto necessario dell'iscrizione del professionista che svolga l'attività in modo abituale.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca reddito non già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000,00 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzata come criterio generale per escludere l'obbligo di iscrizione del professionista che svolga l'attività in forma abituale.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata in fatto, valorizzando elementi indiziari quali iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale dell'attività e altri dati concreti; il reddito inferiore a euro 5.000,00 può al più costituire un indizio, non un parametro decisivo.
- Il giudice di merito non può desumere automaticamente la non abitualità dell'attività dal solo mancato superamento della soglia di reddito, dovendo verificare la concreta modalità di svolgimento della prestazione professionale.
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