Cassazione Penale, Sentenza n. 24850/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorreva per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di evasione e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Quanto al reato ex art. 495 c.p., deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta fosse priva di offensività concreta perché gli operanti conoscevano personalmente l'imputato, che era già stato catturato e identificato prima della falsa dichiarazione, e che quindi la falsa generalità non poteva in concreto trarre in inganno né incidere sull'attività amministrativa. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con riferimento al reato di evasione, lamentava che la Corte territoriale non avesse valutato le specifiche condizioni soggettive dedotte in appello, tra cui l'allontanamento dovuto a crisi di astinenza, e non avesse correttamente considerato la giurisprudenza sulle condizioni ostative e sulla recidiva. Contestava inoltre il diniego del particolare tenuità del fatto per vizio motivazionale. Infine censurava la ritenuta recidiva qualificata e la mancata esclusione della recidiva facoltativa ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., richiamando i precedenti per minaccia, resistenza e porto d'armi e sostenendo che mancassero i presupposti normativi per valorizzarli ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Ha confermato la lettura della Corte d'appello secondo cui il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale si consuma per la mera falsa attestazione dell'identità o di qualità personali, a prescindere dalla concreta ignoranza o meno della falsità da parte dell'agente accertatore; nel caso concreto, la falsa indicazione delle generalità del fratello era inoltre idonea, in concreto, a indurre in errore gli operanti. Ha poi ritenuto congrua e logicamente immune da vizi la negazione della particolare tenuità del fatto, valorizzando la durata dell'evasione, il danneggiamento del braccialetto elettronico, il mancato spontaneo rientro, la fuga in altra città, le false generalità fornite e la non occasionalità desunta dai precedenti penali. Parimenti ha ritenuto legittima la conferma della recidiva qualificata, fondata sui precedenti e sulla complessiva escalation criminosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice dell'evasione contestata e confermata nei gradi di merito
la falsa dichiarazione sulla propria identità o qualità personali integra il reato per il solo fatto della falsità, anche se il destinatario conosca in concreto la verità
la particolare tenuità richiede valutazione complessiva del fatto concreto; è esclusa da gravità, abitualità e condotte non episodiche
la recidiva qualificata può essere confermata in presenza di precedenti e di una più intensa pericolosità desunta dalla condotta complessiva
art. 173, comma primo, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
richiamato per escludere la considerazione di reati estinti ai fini della valutazione della abitualità
richiamato solo nella giurisprudenza citata sul comportamento abituale, senza rilievo decisivo nel caso concreto
Massime di principio
- Nel reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, la lesione del bene giuridico della fede pubblica si realizza con la mera falsa attestazione, senza che sia necessario provare che il pubblico ufficiale sia stato effettivamente tratto in errore.
- L'offensività in concreto può essere ravvisata quando la falsa generalità, per il contesto e per la sua idoneità, sia astrattamente e concretamente capace di ostacolare la corretta identificazione, anche se l'operante conosca l'autore o sospetti la falsità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'entità dell'offesa, dell'occasionalità del comportamento e del grado di colpevolezza; non è configurabile quando il fatto presenti una gravità non minimale, una durata apprezzabile, modalità esecutive significative o segni di non occasionalità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la condotta abituale può essere desunta da precedenti specifici e da analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; la prova dei presupposti invocati grava sull'imputato, che deve allegare elementi specifici a sostegno della richiesta di non punibilità.
- La recidiva può essere confermata quando i precedenti penali, unitamente alla concreta dinamica dei fatti, evidenzino una reiterata inosservanza dei precetti penali e una maggiore pericolosità sociale attuale, specie se la condotta mostra una progressione criminosa e una marcata refrattarietà alle restrizioni imposte dall'autorità.
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