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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società concessionaria della riscossione, in forza di un contratto stipulato con un Comune per l’accertamento e la riscossione di tributi locali, aveva chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società debitrice per omesso pagamento di annualità TARES e TARSU. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la legittimazione attiva del creditore. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il reclamo del creditore, ritenendo che i crediti fossero sorti durante la vigenza del contratto di concessione e che il concessionario, anche dopo la scadenza, fosse rimasto tenuto a svolgere attività residuali di recupero fino a esaurimento delle pratiche; aveva inoltre ritenuto provato lo stato di insolvenza sulla base, tra l’altro, di debiti erariali per oltre 600.000 euro. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme su legittimazione e disciplina dei contratti pubblici, sostenendo la nullità del rinnovo/proroga del contratto di concessione e quindi il difetto di legittimazione del creditore, poiché gli atti riscossivi erano stati compiuti dopo la scadenza del rapporto; 2) violazione delle medesime norme, contestando la validità della clausola di ultrattività che consentiva la prosecuzione delle attività residuali senza un termine finale certo, assumendo che si trattasse di una proroga illegittima non prevista dal bando e potenzialmente sine die; 3) violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., deducendo che i crediti tributari si sarebbero prescritti, poiché gli atti impositivi risalivano al 2015 e l’eccezione di prescrizione sarebbe stata erroneamente ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo contro il decreto di rigetto, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, in base al nuovo regime dell’art. 50, comma 5, CCII. Nel merito, ha respinto i primi due motivi: la legittimazione del creditore istante non richiede un accertamento con efficacia di giudicato sull’esistenza o titolarità del credito, essendo sufficiente una delibazione incidentale da parte del giudice del merito; inoltre, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la clausola contrattuale che imponeva al concessionario di proseguire le attività residuali riferite agli anni di propria competenza sino al completamento delle attività connesse e al rispetto dei termini prescrizionali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva specificamente censurato la diversa e autonoma ragione posta a base della declaratoria di insolvenza, ossia l’esistenza di ingenti debiti erariali per oltre 600.000 euro, né aveva contestato il quantum dei crediti nella sede appropriata o provato la loro estinzione. Di conseguenza, la Corte ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, CCII

    richiamato quale base della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte della Corte d’appello

  • art. 49, comma 3, CCII

    indicato come fonte dei provvedimenti successivi all’apertura della liquidazione giudiziale

  • art. 50, comma 5, CCII

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che accoglie il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura

  • art. 37, comma 2, CCII

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del creditore istante

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del rinnovo/proroga contrattuale

  • art. 23 l. n. 62/2005

    invocato come norma che escluderebbe la rinnovabilità del contratto di concessione

  • d.lgs. n. 50/2016, artt. 30, 106 e 168

    richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità o illegittimità della proroga del rapporto contrattuale

  • d.lgs. n. 163/2006, artt. 2 e 57, comma 5, lett. b)

    richiamati in subordine dal ricorrente a sostegno della medesima censura

  • art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società debitrice

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti tributari locali

  • art. 42 CCII

    richiamato come base documentale dell’istruttoria sulla situazione debitoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale non è necessario un accertamento definitivo, con efficacia di giudicato, dell’esistenza o della titolarità del credito: è sufficiente una verifica incidentale, funzionale al controllo dei presupposti dell’iniziativa.
  • Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale il giudice può e deve compiere una delibazione incidentale della conformità a legge dell’atto di affidamento o del rapporto da cui deriva il credito, quando tale verifica sia necessaria per stabilire la legittimazione del creditore istante.
  • La clausola contrattuale che preveda, alla scadenza della concessione, la prosecuzione delle attività residuali fino all’esaurimento delle pratiche e nel rispetto dei termini prescrizionali può fondare la permanenza della legittimazione del concessionario per i crediti sorti nel periodo di vigenza del rapporto.
  • Nel giudizio volto all’apertura della liquidazione giudiziale, la contestazione della prescrizione di uno specifico credito è inammissibile o comunque priva di interesse se non incide sulla diversa e autonoma base probatoria dello stato di insolvenza, desumibile da ulteriori debiti ingenti non specificamente censurati.
  • La censura in cassazione deve aggredire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se resta intatta una ratio sufficiente a sorreggere il decisum, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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