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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07719/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente. I debitori hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., ma la notifica dell’atto di opposizione presso il difensore domiciliatario indicato nel ricorso monitorio non è andata a buon fine perché il destinatario aveva trasferito lo studio. Il tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo imputabile ai notificanti il mancato controllo del nuovo indirizzo del difensore e comunque tardiva la successiva rinnovazione della notifica. La corte d’appello ha confermato, valorizzando la certificazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati attestante il trasferimento dello studio prima del tentativo di notifica e ritenendo irrilevante la nuova notifica effettuata in esito a una rimessione in termini ritenuta illegittima. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di numerose norme processuali e sostanziali, sostenendo: che il documento attestante il trasferimento dello studio non fosse ritualmente utilizzabile in appello perché prodotto da un soggetto diverso da quello costituitosi in secondo grado; che il documento non avesse il valore probatorio attribuitogli; che la prima notifica dovesse produrre effetti ex tunc alla luce dei principi sulle nullità/inesistenza della notificazione; che il giudice di primo grado avesse disposto correttamente la rinnovazione e che, in ogni caso, la costituzione dell’opposta avesse sanato i vizi. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, affermando che il documento era già stato ritualmente acquisito al processo in primo grado e poteva essere utilizzato in appello; che il mutamento di indirizzo dello studio del difensore era agevolmente verificabile tramite l’albo professionale online, sicché l’esito negativo della notificazione era imputabile ai notificanti; che la mancata consegna dell’atto per trasferimento del destinatario integra, in concreto, un mancato compimento della notificazione, non sanabile per costituzione della controparte; e che la successiva rinotifica era comunque tardiva e non poteva salvare l’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva/notificata in modo non utile. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale circa l’utilizzabilità in appello del documento già prodotto in primo grado e circa l’imputabilità ai notificanti dell’esito negativo della prima notifica. Ha inoltre chiarito che, nel caso di mancata consegna dell’atto per trasferimento del destinatario, la notificazione deve considerarsi non compiuta in concreto e non sanabile ex post per effetto della costituzione della parte opposta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo; nel caso concreto l’opposizione è stata ritenuta tardiva/inammissibile per notifica non tempestivamente perfezionata.

  • art. 649 c.p.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dell’opposizione e delle conseguenze processuali, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rimessione in termini, ma esclusa la ricorrenza dei presupposti.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi della notificazione; la Corte distingue tra nullità e inesistenza.

  • art. 163-bis c.p.c.

    usato per valutare la tardività della rinnovazione della notifica rispetto al termine a comparire.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di sanatoria/nullità dell’atto di citazione, senza esito favorevole.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; non decisivo.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; non decisivo.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di nuove prove/documenti in appello; la Corte applica il principio di non dispersione della prova documentale già acquisita.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; non decisivo.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nel contesto del divieto di nuovi documenti in cassazione, rispetto al quale la Corte richiama la permanenza dell’efficacia del documento già acquisito.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, nel contesto delle notificazioni.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che la regola sull’onere della prova non impedisce l’utilizzo del documento già acquisito, poiché il fatto storico rappresentato dal documento si considera provato una volta completata l’acquisizione processuale.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul valore della certificazione; la Corte nega che il documento abbia valore di fede privilegiata in senso incompatibile con la motivazione, limitandosi a valorizzarne il contenuto documentale.

  • art. 291 c.p.c.

    esclusa la sanatoria della notificazione in quanto l’atto non era stato compiutamente notificato, ma solo tentato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme denunciate, in relazione al giusto processo e al contraddittorio.

  • art. 1 l. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo difensore.

  • art. 2 l. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo difensore.

  • art. 3 l. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo difensore.

  • art. 6 l. 53/1994

    richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un documento già ritualmente prodotto in primo grado non perde efficacia probatoria nel passaggio al grado di appello per il solo fatto che la parte originaria non si costituisca o che il documento sia richiamato da altra parte: opera il principio di non dispersione della prova documentale.
  • In appello il giudice può fondare la decisione su un documento già acquisito in primo grado, anche se non più materialmente presente nel fascicolo, quando il suo contenuto risulti dagli atti o sia specificamente richiamato dalle parti.
  • La mancata consegna dell’atto per trasferimento del destinatario integra una notificazione non compiuta in concreto, non una mera nullità sanabile per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della parte destinataria.
  • Quando il mancato perfezionamento della notifica dipende da un dato agevolmente verificabile dal notificante, come il trasferimento dello studio del difensore risultante dall’albo professionale, l’esito negativo è imputabile al notificante e non legittima la rimessione in termini.
  • La rinnovazione della notificazione disposta in assenza dei presupposti della rimessione in termini non salva l’opposizione se avviene oltre i termini processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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