Cassazione Civile, Ordinanza n. 25574/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando l'illegittima detrazione IVA effettuata tramite inversione contabile su acquisti di rottami e materiali di recupero ritenuti soggettivamente inesistenti, con irrogazione delle sanzioni. Il ricorso della società era stato respinto in primo e in secondo grado. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo: (i) che la sentenza d'appello avrebbe applicato la disciplina delle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre l'atto impositivo riguardava operazioni soggettivamente inesistenti; (ii) che, in tema di reverse charge, il diniego della detrazione sarebbe legittimo solo per operazioni oggettivamente inesistenti e che la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere della prova omettendo di accertare la consapevolezza della partecipazione a una frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata era coerente con l'avviso di accertamento, il quale contestava espressamente la soggettiva inesistenza delle operazioni; il giudice di merito aveva poi accertato che la società aveva aderito consapevolmente a un meccanismo fraudolento, acquistando da una società cartiera a prezzi inferiori di mercato per praticare prezzi di vendita più bassi. La Corte ha inoltre affermato che, anche nel regime di inversione contabile, il diritto alla detrazione non spetta quando il cessionario sia consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio o partecipi a un'evasione IVA, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata esaminata e respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta coerente con la qualificazione dell'operazione contestata come soggettivamente inesistente.
Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né delle regole di valutazione della prova, poiché la decisione di merito si è mantenuta entro i limiti della pretesa fiscale e dei fatti allegati.
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
La disciplina dell'inversione contabile non impedisce il diniego della detrazione IVA quando l'operazione si inserisca in una frode e il cessionario sia consapevole del fornitore fittizio o dell'evasione.
L'onere probatorio è stato ritenuto correttamente applicato: l'Amministrazione deve offrire elementi presuntivi dell'inesistenza dell'operazione, mentre il contribuente deve fornire prova contraria una volta assolto tale onere iniziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA, la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti impone di valutare la consapevolezza del cessionario rispetto alla frode e all'interposizione di un fornitore fittizio, non già di applicare automaticamente i criteri propri delle operazioni oggettivamente inesistenti.
- Nel sistema dell'inversione contabile, il diritto alla detrazione non può essere riconosciuto se il cessionario ha partecipato alla frode, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, oppure era consapevole della falsa indicazione del fornitore in fattura senza dimostrare che il vero fornitore fosse un soggetto passivo IVA.
- L'onere della prova, nelle controversie su operazioni inesistenti, grava inizialmente sull'Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi presuntivi seri; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente offrire prova contraria.
- La consapevolezza della frode può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come la natura di società cartiera del soggetto interposto e il conseguimento di un vantaggio economico incompatibile con la normale fisiologia dell'operazione commerciale.
- La sentenza di merito non viola l'art. 112 c.p.c. quando la motivazione resta coerente con la qualificazione dell'operazione contenuta nell'avviso di accertamento e con il petitum sostanziale della pretesa fiscale.
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