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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08521/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la misura della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia dell'INPS a titolo di trattamento di fine rapporto dopo l'insolvenza del datore di lavoro. La lavoratrice, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore per importi indicati in via netta e non soddisfatti, si era rivolta all'INPS; l'Istituto aveva liquidato la prestazione assumendo come base somme lorde e operando le ritenute fiscali. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della lavoratrice alle differenze tra quanto dovuto al lordo e quanto effettivamente corrisposto. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sul TFR, sul Fondo di garanzia e sull'onere della prova, sostenendo che la lavoratrice non avesse provato l'esatto ammontare del lordo e delle ritenute; con il secondo ha dedotto che l'intervento del Fondo dovesse essere limitato alle somme risultanti dal titolo esecutivo, cioè alle somme nette oggetto di decreto ingiuntivo, e che l'Istituto dovesse trattenere le imposte solo nei limiti di quanto effettivamente dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, anche nelle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, il credito del lavoratore va determinato al lordo delle ritenute fiscali; il meccanismo fiscale è successivo alla liquidazione del credito e non incide sull'accertamento giudiziale. Il Fondo, pur avendo natura previdenziale e distinta dall'obbligazione datoriale, si commisura alla somma lorda dovuta al lavoratore e non al solo importo netto risultante dal titolo esecutivo. L'INPS, quale sostituto d'imposta, deve poi operare le trattenute, salvo dimostrare che esse siano state già effettuate e versate in precedenza. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese come da decisione e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato come norma sul TFR, ma la Corte ribadisce che la sua quantificazione, anche ai fini del Fondo di garanzia, va considerata al lordo delle ritenute fiscali.

  • art. 2, comma 57, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Fondamento dell'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro; la prestazione ha natura previdenziale e si commisura al credito datoriale al lordo.

  • artt. 1 e 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Norme richiamate in tema di intervento del Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro insoluti.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della vicenda monitoria, quale titolo ottenuto dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al titolo esecutivo e ai limiti dell'intervento del Fondo in rapporto all'esecuzione infruttuosa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che incombe sull'INPS, che invoca l'avvenuta trattenuta, la prova che le ritenute fiscali siano state già operate e versate.

  • art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sul sostituto d'imposta richiamata per affermare che l'INPS deve operare le ritenute al momento del pagamento della prestazione.

  • art. 11 D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    Richiamato insieme alla disciplina delle ritenute fiscali sul TFR e sulla prestazione del Fondo di garanzia.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le prestazioni dovute dal Fondo di garanzia per il TFR devono essere determinate con riferimento all'importo lordo del credito del lavoratore, poiché la disciplina fiscale delle ritenute opera in una fase successiva e distinta rispetto all'accertamento giudiziale del credito.
  • La natura previdenziale dell'obbligazione del Fondo di garanzia non muta il criterio di quantificazione del credito: essa si commisura al credito datoriale insoluto, che va calcolato al lordo, anche se il titolo esecutivo sia stato ottenuto per somme nette.
  • Il Fondo di garanzia, quando liquida la prestazione, deve operare le ritenute fiscali come sostituto d'imposta; tuttavia non può effettuare una duplicazione della trattenuta se l'ente dimostra che le imposte siano già state trattenute e versate in precedenza.
  • Il limite dell'intervento del Fondo non è dato dal solo importo formale del titolo esecutivo, ma dalla effettiva somma lorda dovuta al lavoratore e rimasta insoddisfatta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.
  • Chi contesta la debenza della prestazione al lordo e sostiene l'avvenuta effettuazione delle ritenute sopporta l'onere di provare che tali ritenute siano già state operate e versate all'erario.

Come è indicizzato

MateriePensioniRetribuzione e TFRInadempimento
RamiPrevidenzaLavoroObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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