Cassazione Civile, Ordinanza n. 08464/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento al lavoratore di una superiore qualifica nell'ambito del rapporto di lavoro con la società ferroviaria. Il lavoratore aveva già sottoscritto, in sede sindacale, un accordo transattivo il 28 gennaio 2002, ritenuto legittimo anche da precedente decisione della Cassazione, e nel presente giudizio chiedeva il risarcimento dei danni per la mancata promozione/inquadramento, prospettando anche una perdita di chance. La Corte d'appello ha ritenuto che le rinunce contenute nell'accordo coprissero anche la pretesa azionata, che la procedura selettiva fosse nota al momento della transazione e che mancasse prova certa del danno, anche perché l'esito della selezione non era automatico. Il ricorso per cassazione proponeva sette motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici e dell'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato l'accordo e la precedente decisione della Cassazione; (2) omessa pronuncia su una dedotta nuova eccezione della società relativa a un verbale di conciliazione del 29 dicembre 2001; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per inesistenza di giudicato, essendo diversi petitum e causa petendi dei precedenti giudizi; (4) violazione di artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. con riguardo alla domanda di danni per perdita di chance; (5) omessa pronuncia e novità del fatto costitutivo dell'appello incidentale; (6) violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la Corte deciso sull'appello incidentale fondato su domanda nuova; (7) violazione dell'art. 437 c.p.c. e degli accordi collettivi sulla quantificazione del superminimo oggetto dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in larga parte, miravano a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione dell'accordo conciliativo, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il verbale di conciliazione del 29 dicembre 2001 era già emerso nelle difese di primo grado, sicché non si trattava di eccezione nuova in appello. Quanto al giudicato, la sua eventuale rilevanza era solo argomentativa e non decisiva, mentre la domanda risarcitoria presupponeva comunque l'accertamento del diritto già definito in precedenza. La censura sulla perdita di chance è stata respinta perché la Corte territoriale aveva escluso, con valutazione di merito insindacabile, la prova di un effettivo automatismo promozionale. Le doglianze sull'appello incidentale e sulla quantificazione del superminimo sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di specificità e perché chiedevano una nuova valutazione del merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati come canoni ermeneutici dell'accordo transattivo; la Corte osserva che la sentenza impugnata li ha applicati in modo coerente, mentre il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in cassazione
art. 2697 c.c.
invocato in relazione all'onere della prova del danno; la Corte ritiene insindacabile in cassazione la valutazione di merito sulla mancanza di prova certa della perdita lamentata
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione probatoria e il merito
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato, ma la Corte ribadisce che il motivo mira a una diversa ricostruzione del fatto e delle prove, non ammissibile in legittimità
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le questioni sollevate erano già state introdotte nel processo e comunque esaminate
art. 416 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta novità di eccezioni/difese nel rito del lavoro; la Corte esclude la novità del fatto già allegato in primo grado
art. 437 c.p.c.
invocato più volte per sostenere l'inammissibilità di difese o domande nuove in appello; la Corte ritiene che si trattasse di sviluppi difensivi su fatti già emersi oppure di censure di merito inammissibili
art. 2909 c.c.
richiamato sul giudicato; la Corte osserva che il giudicato non era comunque decisivo, ma al più argomentativo rispetto alla ratio principale fondata sulla transazione e sulla mancanza di prova del danno
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del contenuto di un accordo transattivo o del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia applicato in modo non illogico i criteri ermeneutici e abbia valorizzato gli atti processuali rilevanti.
- Una questione non è nuova in appello se il relativo fatto storico risulta già allegato nel giudizio di primo grado; in tal caso, le successive deduzioni difensive che sviluppano quel fatto non integrano un'eccezione nuova.
- Il giudicato su precedenti pronunce può essere evocato come argomento rafforzativo, ma non è decisivo quando la ratio della decisione poggia principalmente su una transazione valida e sulla carenza di prova del diritto o del danno dedotto.
- La perdita di chance richiede la prova di una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato sperato; se il giudice di merito esclude, con accertamento non illogico, ogni automatismo tra partecipazione alla selezione e promozione, la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione.
- Le censure che investono la quantificazione economica di una pretesa, senza riportare in modo specifico gli elementi sui quali si fonda l'errore denunciato, sono inammissibili perché chiedono una nuova valutazione del merito e difettano di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08489/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08490/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08493/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08508/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08510/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08511/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →