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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08490/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto per la pulizia dei convogli ferroviari nel quale una società era subentrata a una precedente appaltatrice ed era divenuta datrice di lavoro del dipendente solo dall'1 agosto 2011. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di una somma una tantum prevista dal CCNL mobilità a copertura della vacanza contrattuale maturata tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, assumendo che l'importo dovesse essergli corrisposto integralmente dalla società subentrante. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che l'importo fosse dovuto dal datore di lavoro in essere al momento della previsione collettiva e che rilevasse anche un verbale di accordo successivo. La società ricorrente ha censurato tale interpretazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp, sostenendo che l'una tantum, essendo correlata alla prestazione lavorativa e alla mancata adeguazione retributiva per il periodo di vacanza contrattuale, dovesse gravare solo pro quota sul datore presso il quale il lavoratore era alle dipendenze nel periodo di riferimento, con esclusione della quota riferita ai rapporti intrattenuti con precedenti appaltatrici. Ha inoltre dedotto che il richiamo all'accordo Agens-Ancp era comunque irrilevante perché non applicabile alla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha natura di recupero parziale del potere d'acquisto correlato alla prestazione lavorativa e deve essere ripartita in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Ne consegue che non può essere posto integralmente a carico del datore subentrante l'importo riferito anche ai periodi in cui il lavoratore era stato alle dipendenze di altre imprese, salvo una diversa pattuizione specifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato come parametro di censura, ma non è stata fatta applicazione di una regola di solidarietà passiva tra i diversi datori di lavoro in assenza di specifica previsione.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Sono stati evocati per denunciare l'erronea interpretazione della disciplina collettiva; la Corte ha accolto una lettura aderente al dato letterale e alla funzione economica dell'una tantum.

  • allegato A CCNL Mobilità 2012

    "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"

    La previsione è stata letta nel senso che l'una tantum va corrisposta in misura proporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato, e non per l'intero arco temporale indipendentemente dai diversi datori.

  • art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014

    È stato ritenuto sostanzialmente irrilevante perché non applicabile alla società ricorrente, non essendo essa associata alle organizzazioni firmatarie.

  • art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla memoria depositata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva a copertura della vacanza contrattuale ha funzione sostanzialmente retributiva-compensativa e va riferita alla prestazione lavorativa resa nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
  • In assenza di una pattuizione espressa che ponga l'intero onere a carico del datore esistente al momento del rinnovo, l'una tantum deve essere riproporzionata in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento.
  • Non è corretto addossare integralmente a un datore subentrante anche la quota dell'importo riferibile a periodi in cui il lavoratore ha prestato attività presso precedenti datori, se la disciplina collettiva non prevede una responsabilità solidale o un obbligo autonomo di tali soggetti.
  • Ai fini dell'interpretazione della contrattazione collettiva, il dato letterale e la funzione dell'istituto possono prevalere su letture che, senza un'espressa base negoziale, ne estendano l'obbligo di pagamento oltre il periodo di effettiva dipendenza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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