Cassazione Civile, Ordinanza n. 08510/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a ottenere dall'ente gestore del Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto rimasto insoluto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e dell'insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore aveva prestato attività dapprima alle dipendenze di una società e poi, per effetto di un trasferimento d'azienda già accertato con giudicato, alle dipendenze della cessionaria; cessato il rapporto con quest'ultima, il credito per t.f.r., già accertato giudizialmente, non era stato soddisfatto in via esecutiva. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione della disciplina del Fondo di Garanzia, sostenendo che il lavoratore, prima di accedere alla prestazione previdenziale, avrebbe dovuto escutere anche il cedente d'azienda, quale coobbligato per i debiti di lavoro potenzialmente coperti dal Fondo; quindi la tutela del Fondo avrebbe natura sussidiaria o subordinata a un previo tentativo di riscossione verso gli altri condebitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza dell'ente previdenziale, ribadendo che l'obbligazione del Fondo di Garanzia non è configurabile come solidarietà con il datore di lavoro né come obbligazione subordinata a un beneficio di preventiva escussione o ad altri requisiti non previsti dalla legge. In assenza di una norma espressa che imponga al lavoratore di agire prima contro coobbligati o altri debitori, la prestazione del Fondo deve essere riconosciuta direttamente quando ne ricorrano i presupposti di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 4, 7 e 8
Disciplina del Fondo di Garanzia per il t.f.r.; la Corte esclude che da tale norma si ricavi un beneficio di preventiva escussione o una natura sussidiaria dell'obbligazione del Fondo verso il lavoratore.
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, commi 1 e 2
Normativa richiamata dall'ente ricorrente; la Corte la interpreta nel senso che non introduce un obbligo per il lavoratore di escutere prima altri coobbligati.
Richiamato per il trasferimento d'azienda e per l'accertamento della successione nel rapporto; l'efficacia di tale accertamento è rilevante ai fini del diritto alla prestazione previdenziale.
L. n. 82 del 1990, art. 2, comma 7
La Corte richiama il diritto di surroga dell'ente previdenziale nel passivo fallimentare come meccanismo di riequilibrio del sistema.
Richiamato solo incidentalmente come possibile fonte di surroga dell'ente nei confronti del cedente; la Corte precisa che la questione non è oggetto del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'obbligazione del Fondo di Garanzia per il pagamento del t.f.r. non ha natura di solidarietà con il datore di lavoro e non richiede, salvo espressa previsione di legge, la preventiva escussione di altri coobbligati.
- Il lavoratore che chieda l'intervento del Fondo non è tenuto a dimostrare di avere previamente agito contro il cedente d'azienda o altri soggetti obbligati sul medesimo credito, se la legge non prevede un espresso beneficio di ordine o di escussione.
- L'equilibrio del sistema previdenziale del Fondo è assicurato dai meccanismi di surroga dell'ente nei confronti dei soggetti obbligati e nel passivo concorsuale, non mediante un aggravio dell'onere di attivazione del lavoratore.
- In presenza di un accertamento giudiziale del trasferimento d'azienda e del credito di lavoro, tale accertamento può rilevare ai fini del diritto alla prestazione previdenziale ove sussistano gli ulteriori presupposti di insolvenza previsti dalla disciplina del Fondo.
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