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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08489/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente addetto alla pulizia dei convogli ferroviari, transitato alle dipendenze della società ricorrente per effetto di cessione del contratto di appalto. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità 2012 a copertura della vacanza contrattuale del periodo 1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ponendo l'intero importo a carico della società ricorrente, anche per il periodo in cui il lavoratore aveva prestato attività presso precedenti appaltatrici. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che l'indennità andasse riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle proprie dipendenze e che non fosse legittimo porre integralmente l'onere su di essa in assenza di un vincolo di solidarietà con i precedenti datori di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando precedenti conformi, ha affermato che l'indennità una tantum riconducibile alla vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto e si giustifica in relazione al rapporto di lavoro in essere al momento della stipula/rinnovo; pertanto, salvo diversa previsione negoziale espressa, non può essere integralmente posta a carico del datore di lavoro subentrante per i periodi in cui la prestazione è stata resa presso altri datori. Ha inoltre osservato che la previsione collettiva richiedeva la corresponsione dell'importo in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e ha ritenuto irrilevante, per la decisione, l'accordo Agens-Ancp richiamato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato come parametro di censura, ma la Corte ritiene che non ricorra un vincolo di solidarietà a carico del datore subentrante per i periodi lavorati presso precedenti appaltatrici, salvo diversa pattuizione.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Usati per censurare l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte dà prevalenza al dato letterale e alla struttura funzionale dell'indennità, oltre che alla riproporzionalità espressamente prevista.

  • allegato A CCNL Mobilità 2012

    "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"

    L'indennità una tantum deve essere corrisposta secondo il criterio proporzionale ai mesi di servizio nel periodo di riferimento, non integralmente dal datore subentrante.

  • art. 4 Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014

    Ritenuto irrilevante ai fini della soluzione della controversia, anche perché la sentenza impugnata aveva dato atto che non si applicava alla società ricorrente.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • L'indennità una tantum collegata alla vacanza contrattuale svolge funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del lavoratore e, salvo diversa previsione collettiva, deve essere rapportata al periodo di effettiva prestazione lavorativa rilevante ai fini del rinnovo contrattuale.
  • In presenza di clausole collettive che prevedano la corresponsione dell'importo "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", il giudice deve applicare il criterio proporzionale e non può addossare al datore subentrante anche i periodi di lavoro svolti presso altri datori.
  • L'interpretazione del contratto collettivo deve muovere dal tenore letterale e dalla coerenza sistematica della disciplina negoziale, senza desumere un'obbligazione integrale a carico del datore attuale in assenza di una previsione espressa.
  • Quando la questione è già stata decisa in precedenti conformi e non vi sono ragioni nuove, la Corte di cassazione può fare applicazione del principio di fedeltà ai precedenti per assicurare uniformità interpretativa.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAgenziaRicorso per cassazione
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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