Cassazione Civile, Ordinanza n. 08493/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di una società subentrata in un appalto di pulizia dei convogli ferroviari, il quale chiedeva la corresponsione di una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità a copertura della vacanza contrattuale per il periodo 1 gennaio 2009-31 agosto 2012. Il lavoratore aveva prestato attività prima alle dipendenze di precedenti appaltatrici e poi, dall'1 agosto 2011, alle dipendenze della società ricorrente. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'intera somma dalla sola datrice attuale, interpretando la disciplina collettiva e un verbale di accordo del 2014. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che l'indennità, avendo funzione di recupero del potere d'acquisto nel periodo di vacanza contrattuale, dovesse essere rapportata al solo periodo di servizio effettivamente prestato alle proprie dipendenze e non gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo contrattuale, anche in mancanza di un vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sull'erronea interpretazione della disciplina collettiva, richiamando un proprio orientamento secondo cui l'una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere di acquisto e deve essere riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Ha inoltre considerato irrilevante l'art. 4 dell'accordo Agens-Ancp, perché non applicabile alla ricorrente, non risultando la società associata alle organizzazioni firmatarie. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Ha compensato le spese dell'intero processo per la novità della questione al momento dell'introduzione della lite.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per escludere una responsabilità solidale con precedenti appaltatrici, ma la Corte risolve la controversia soprattutto sul diverso piano dell'interpretazione della disciplina collettiva.
La Corte richiama i criteri ermeneutici contrattuali per valutare la corretta interpretazione del CCNL e del verbale di accordo collettivo.
allegato A CCNL Mobilità 2012
"ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
L'indennità una tantum va riconosciuta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, non integralmente a carico del datore in carica al momento del rinnovo per l'intero periodo di vacanza contrattuale.
art. 4 verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
Ritenuto sostanzialmente irrilevante perché non applicabile alla società ricorrente, non essendo associata alle organizzazioni firmatarie.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte richiama la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sull'interpretazione della contrattazione collettiva quando questa assuma rilievo nomofilattico.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del lavoratore rispetto al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
- Quando la previsione collettiva indica che l'importo va corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, la somma deve essere riproporzionata in base alla concreta durata del rapporto presso il singolo datore e non può gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo per periodi lavorati presso altri soggetti.
- In assenza di una specifica previsione negoziale che imponga diversamente l'obbligazione, non è giustificato porre a carico del datore attuale l'intero importo relativo a un periodo in cui il lavoratore ha prestato attività anche alle dipendenze di precedenti appaltatrici.
- Le clausole di accordi collettivi non applicabili al datore convenuto non possono essere utilizzate per estendere l'obbligazione oltre i limiti risultanti dal testo contrattuale effettivamente pertinente.
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