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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08508/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un medico biologo, direttore del laboratorio di analisi di una casa di cura, aveva svolto per un lungo periodo servizio di reperibilità anche notturna e aveva prestato effettiva attività lavorativa in numerosi giorni festivi, senza fruire del riposo compensativo. La Corte d'appello aveva condannato la struttura al risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo illegittima la mancata collocazione a riposo d'ufficio del dipendente e affermando che, in caso di reperibilità attiva, il datore deve comunque garantire il riposo settimanale quale diritto indisponibile. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello, assumendo che il gravame fosse inammissibile perché non specifico; 2) violazione del giudicato, sostenendo che la domanda del lavoratore fosse stata già respinta in primo grado non per infondatezza, ma per effetto della compensatio lucri cum damno non impugnata; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. e dei principi sul risarcimento del danno, nonché omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il lavoratore era già stato retribuito per la reperibilità e che, quindi, non vi sarebbe stato un pregiudizio risarcibile o vi sarebbe stato un vantaggio complessivo tale da escludere il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti e i passaggi rilevanti su cui fondava la censura. Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui la disciplina della reperibilità attiva regola solo il trattamento economico delle ore effettivamente prestate, ma non incide sul diritto del lavoratore al riposo settimanale, che deve comunque essere garantito dal datore di lavoro, anche d'ufficio e a prescindere da richiesta del dipendente. Ha inoltre escluso che la monetizzazione o la distribuzione diversa dell'orario possano compensare la perdita del riposo settimanale, perché si tratta di un diritto autonomo, indisponibile e tutelato anche dall'art. 2087 c.c. e dalla normativa europea.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    "chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata"

    l'appello deve contenere una parte volitiva e una argomentativa idonee a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta inammissibilità dell'appello, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di giudicato; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa mancata impugnazione della ratio decidendi di primo grado.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per sostenere l'assenza di un danno risarcibile o la presenza di un vantaggio compensativo; la Corte ha escluso la compensatio e ha riconosciuto il danno da mancato riposo.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per le censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 7, comma 9, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    disposizione contrattuale interpretata come limitata al trattamento economico della reperibilità attiva, senza incidere sul diritto al riposo settimanale.

  • art. 40 c.c.n.l.

    richiamato come fonte del permesso compensativo, alternativo alla maggiorazione economica, ma non sostitutivo del riposo settimanale dovuto.

  • art. 9 d.lgs. n. 66 del 2003

    norma inderogabile che presidia il diritto al riposo e si applica anche alla reperibilità attiva quando vi sia prestazione effettiva.

  • art. 36 Cost.

    fondamento costituzionale del diritto del lavoratore al riposo e alla tutela della propria integrità psico-fisica.

  • art. 5 Direttiva 2003/88/CE

    richiamata come fonte eurounitaria che impone il rispetto del riposo settimanale.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato come clausola di protezione della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore, a presidio del diritto al riposo settimanale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel servizio di pronta disponibilità o reperibilità attiva, la disciplina contrattuale regola il trattamento economico delle ore effettivamente lavorate, ma non può comprimere il diritto del lavoratore al riposo settimanale, che resta indisponibile e deve essere garantito dal datore di lavoro anche d'ufficio.
  • La corresponsione di maggiorazioni economiche o, in alternativa, di un permesso compensativo non elimina il diverso e autonomo diritto al riposo settimanale quando il dipendente sia stato effettivamente chiamato a lavorare durante il periodo di reperibilità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo che denuncia violazione del giudicato o difetto di impugnazione, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo gli atti e i passaggi rilevanti e indicando con precisione la loro collocazione processuale.
  • In tema di appello, dopo la riforma del 2012, l'atto deve individuare con chiarezza i capi contestati e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
  • La perdita del riposo settimanale costituisce un pregiudizio autonomo, non neutralizzabile mediante una diversa distribuzione dell'orario di lavoro o mediante monetizzazione della prestazione, poiché la tutela del riposo è funzionale alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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