Cassazione Civile, Ordinanza n. 08890/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2011 con cui l'Ufficio aveva recuperato costi/detrazioni ritenuti indebitamente dedotti in relazione a fatture emesse da una società qualificata come "cartiera", ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Amministrazione ha denunciato violazione dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente preteso la prova di una consapevolezza effettiva della frode in capo alla società cessionaria, invece della sola prova della conoscenza o conoscibilità della frode secondo elementi presuntivi oggettivi (assenza di struttura, di clientela qualificata, consumo elettrico, capitale proprio, immediatezza dei rapporti, modalità anomale dei pagamenti, ecc.).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA, potendo farlo anche mediante presunzioni semplici e indizi oggettivi e specifici. Nel caso concreto, la CTR aveva applicato correttamente tali principi, valorizzando un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione e ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato, con elementi oggettivi, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, specie in relazione alla fase iniziale dell'anno 2011 e alla possibile mancata percezione immediata dei segnali di fittizietà della cedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Ufficio dimostri, anche in via presuntiva, che l'operazione soggettivamente inesistente si inseriva in una frode IVA e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto saperlo con l'ordinaria diligenza.
L'onere della prova dell'oggettiva fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario grava sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a rivalutare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del soggetto emittente sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione dell'operazione a una frode fiscale.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche tramite presunzioni semplici e indizi oggettivi e specifici; non è richiesta la prova certa o la dimostrazione della partecipazione del contribuente alla frode.
- Il contribuente può vincere la prova presuntiva dell'Ufficio dimostrando la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
- La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancata prova di un vantaggio economico, non bastano da sole a escludere la partecipazione o conoscibilità della frode.
- L'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente coerente e corretta sul piano giuridico.
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