Cassazione Civile, Ordinanza n. 14496/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una contribuente aveva proposto ricorso avanti alla commissione tributaria contro quattordici intimazioni di pagamento riferite a quattro cartelle, deducendo l’omessa notifica delle cartelle e altri vizi degli atti della riscossione. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso, ritenendo regolari notifiche e atti; in appello la contribuente aveva ottenuto accoglimento perché la CTR aveva reputato non provata dall’agente della riscossione la notifica delle cartelle prodromiche. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto parziale di giurisdizione del giudice tributario per alcuni debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, asseritamente devoluti al giudice del lavoro; 2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sulla prova documentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la produzione degli originali o di copie autentiche delle cartelle, mentre era sufficiente la documentazione in atti; 3) omessa considerazione del giudicato interno su prescrizione e decadenza, che secondo la ricorrente sarebbe già maturato per effetto della precedente decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo formato un giudicato implicito sulla giurisdizione perché la causa era già stata decisa nel merito senza specifico motivo di appello su quel punto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione. La Corte ha chiarito che, ai fini della prova della notificazione della cartella, l’agente della riscossione non è tenuto a produrre l’originale o la copia autentica integrale della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o l’avviso di ricevimento. Il giudice del rinvio dovrà verificare la rituale notificazione degli atti alla luce di tali principi e della documentazione prodotta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
violazione denunciata con il primo e il terzo motivo
è la norma processuale invocata per dedurre errori di nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione denunciata con il secondo motivo
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di notifica e prova
la ricorrente lo invoca per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario su una parte dei crediti
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973
citati nel secondo motivo
regolano la notifica della cartella di pagamento e la conservazione/esibizione della documentazione probatoria da parte dell’agente della riscossione
invocato in relazione al preteso giudicato interno su prescrizione e decadenza
richiamato per lamentare omessa pronuncia sul passaggio in giudicato di questioni già decise
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
"l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"
la Corte desume che, per provare la notifica, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica integrale della cartella; basta la matrice o la copia con la relata di notifica o con l’avviso di ricevimento
richiamato in via implicita dal tema dell’onere probatorio a carico dell’agente della riscossione e del contribuente che contesta la notifica
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando la causa è stata già decisa nel merito senza una statuizione sulla giurisdizione e la relativa questione non sia stata devoluta con specifico motivo di appello.
- Ai fini della prova della notifica di una cartella esattoriale, l’agente della riscossione non è tenuto a depositare l’originale o la copia autentica integrale della cartella; è sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, purché la documentazione consenta di verificare la ritualità della notificazione.
- Quando il destinatario contesta di non aver ricevuto la cartella senza contestarne formalmente la conformità all’originale, l’agente della riscossione deve provare la regolare esecuzione della notificazione secondo la forma utilizzata, non l’esibizione dell’intero contenuto cartolare in originale.
- Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti il mancato rilievo del giudicato interno deve essere autosufficiente, con indicazione completa degli atti processuali rilevanti; la mera menzione per stralci non è sufficiente.
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