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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33240/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per tributi erariali, sanzioni e interessi, deducendo: la nullità o illegittimità della notifica via PEC dell'intimazione; la mancata o invalida notifica della cartella presupposta; la carenza di motivazione dell'intimazione; la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. La Corte di merito aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente a sanzioni e interessi, ritenendo maturata la prescrizione tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 623, L. 147/2013 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dal 1 gennaio al 15 giugno 2014 previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata dei carichi affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione. Ha affermato che la sospensione prevista dall'art. 1, comma 623, L. 147/2013 opera per tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e quindi anche nel caso concreto, con conseguente erroneità della statuizione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi. Ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.

  • art. 1, commi 618-625, L. 147/2013

    La disciplina sulla definizione agevolata dei carichi affidati in riscossione è richiamata come contesto normativo che comporta la sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione per il periodo previsto.

  • art. 1, comma 623, L. 147/2013

    "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione".

    La sospensione dei termini di prescrizione si applica a tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e deve essere computata nel calcolo della prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale è richiamata per i crediti relativi a sanzioni e interessi, ma il suo decorso deve tener conto della sospensione legislativa del 2014.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    È invocato dal contribuente per sostenere la decadenza della pretesa, ma il testo non riporta una specifica statuizione della Corte su questo profilo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Quando il legislatore prevede una sospensione espressa dei termini di prescrizione con riferimento a determinati carichi affidati in riscossione, tale sospensione deve essere computata nel calcolo del termine anche per i crediti accessori, se rientranti nell'ambito oggettivo della norma.
  • In presenza di un periodo legale di sospensione della riscossione e della prescrizione, il giudice di merito non può dichiarare maturata la prescrizione senza considerare quel lasso temporale.
  • Se la questione di diritto è definita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione introdotta dalla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati in riscossione fino a una certa data si estende a tutti i ruoli che vi rientrano, senza limitazioni ulteriori non previste dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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