Cassazione Civile, Ordinanza n. 33973/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una banca per ottenere: a) gli interessi maturati su un credito d’imposta IRPEG relativo all’anno 1987; b) ulteriori interessi maturati su tali interessi fino a epoca successiva, qualificati dalla banca come interessi dovuti per il ritardato rimborso. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto la spettanza degli interessi "semplici" sul credito, ma aveva negato gli ulteriori interessi ritenendoli anatocistici. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la domanda accolta dalla CTR sarebbe stata nuova e non riferibile al silenzio-rifiuto impugnato; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1283 c.c., lamentando che la CTR avesse comunque riconosciuto interessi su interessi in assenza dei presupposti per l’anatocismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non era rispettato l’onere di specificità: la censura non confrontava in modo corretto la ratio decidendi della CTR, fondata sull’art. 54 d.lgs. 546/1992 in tema di appello incidentale, e non riportava adeguatamente né le controdeduzioni né gli atti rilevanti, né la loro tempestività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto ancora difettoso il requisito di specificità, perché la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sull’art. 1282 c.c. e sull’art. 44, comma 3, d.P.R. 602/1973, non sull’art. 1283 c.c.; pertanto il motivo non era coerente con la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla domanda di rimborso, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi della CTR.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere che la domanda era estranea al silenzio-rifiuto impugnabile; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la reale motivazione della sentenza.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
La CTR ha fondato l’inammissibilità delle eccezioni dell’Ufficio sulla necessità di proporre l’appello incidentale nelle controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale.
La Corte ha applicato il filtro di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, rilevando il mancato corretto confronto con la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dell’onere di specificità del ricorso: il motivo deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile anche quando non si confronta con la giurisprudenza consolidata della Corte e non offre argomenti per mutare orientamento.
Invocato dalla ricorrente per escludere la debenza di interessi su interessi; la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non si fondava su tale norma.
La CTR ha ritenuto che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
art. 44, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
La CTR lo ha utilizzato per affermare la spettanza degli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate.
Richiamato nella motivazione della CTR per qualificare gli ulteriori interessi come interessi anatocistici disciplinati da norma codicistica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è indispensabile un confronto puntuale tra la norma asseritamente violata e la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Chi deduce la violazione di norme sostanziali o processuali deve indicare con precisione le disposizioni rilevanti, il loro contenuto precettivo e il modo in cui la decisione se ne discosta, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa degli errori denunciati.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura una norma diversa da quella effettivamente posta a base della decisione impugnata, poiché manca il necessario collegamento tra doglianza e fondamento della sentenza.
- Nel giudizio tributario, le eccezioni o domande che integrano un appello incidentale devono essere proposte nelle controdeduzioni entro il termine previsto dall’art. 54 d.lgs. 546/1992; se tardive, non sono esaminabili.
- La mera prospettazione di interessi su interessi non basta: la qualificazione della pretesa dipende dalla base normativa concreta utilizzata dal giudice di merito e dal modo in cui essa è stata ricostruita in ricorso.
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