Cassazione Civile, Ordinanza n. 02322/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro l’ordinanza ministeriale che gli ingiungeva il pagamento di Euro 40.170,00 per indebita percezione di aiuti comunitari, contestandone il presupposto in fatto e in diritto. La lite ha avuto una prima fase di merito sfavorevole al ricorrente, poi una cassazione con rinvio per difetto di motivazione sul dedotto giudicato esterno. In sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente rigettato l’opposizione, escludendo l’efficacia vincolante del giudicato formatosi in altri giudizi invocati dal ricorrente (assoluzione penale e giudizio civile sulla restituzione degli aiuti). Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che il giudice di rinvio non avesse dato rilievo al giudicato esterno che gli riconosceva lo status di produttore di carni ovi-caprine per il periodo interessato e all’assoluzione penale per il fatto contestato; 2) violazione dell’art. 1 Reg. CEE n. 3493/90 e vizio motivazionale, sostenendo che non fosse stato considerato il dato, ritenuto decisivo, della proprietà di circa 1.205 animali di specie ovi-caprina; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte d’appello di rinvio aveva posto a suo carico anche le spese della precedente fase di legittimità, senza distinguere l’esito favorevole ottenuto in cassazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo, confermando il rigetto dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non vi era violazione dell’art. 2909 c.c. perché i giudicati invocati dal ricorrente non avevano efficacia riflessa nel diverso giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, mancando un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica e trattandosi di accertamenti non costituenti affermazioni obiettive di verità vincolanti per soggetti diversi. Ha dichiarato inammissibile il vizio motivazionale del primo motivo per difetto di specifica indicazione del fatto decisivo omesso; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non si confrontava con tutte le autonome rationes decidendi poste a base dell’accertamento dell’indebita percezione degli aiuti, e perché la sola proprietà di un certo numero di capi non bastava a escludere le altre ragioni dell’addebito; ha respinto il terzo motivo perché, in caso di rinvio, la regolazione delle spese segue l’esito globale della lite e non i singoli gradi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa rituale del Ministero. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È la norma che regola l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria; il ricorrente vi aveva proposto opposizione.
Il giudicato esterno non è vincolante nel diverso giudizio di opposizione alla sanzione quando manca un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica e l’accertamento precedente non integra un fatto obiettivo incontrovertibile opponibile al diverso soggetto pubblico.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è respinto perché non sussiste la violazione di legge prospettata; il motivo ex n. 5 è inammissibile se non indica specificamente il fatto decisivo omesso.
L’assoluzione pronunciata ai sensi del capoverso non equivale, di per sé, a un accertamento obiettivo di verità idoneo a fare stato in altri giudizi civili o amministrativi.
Nel giudizio di rinvio le spese vanno regolate secondo la soccombenza finale complessiva, potendo essere poste a carico della parte che, pur vittoriosa in cassazione, risulti soccombente all’esito globale della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Reg. CEE n. 3943/90
Richiamato dal ricorrente per lo status di produttore di carni ovi-caprine, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’efficacia del giudicato invocato.
Direttiva 92/102/CEE
Il mancato istituto del registro aziendale per gli anni 1995-1996 è stato valorizzato come uno degli elementi fattuali a sostegno dell’indebita percezione degli aiuti.
Reg. CEE n. 3493/90
Invocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione di allevatore e alla rilevanza della consistenza del bestiame, ma la censura è stata ritenuta comunque inidonea a scardinare tutte le rationes decidendi.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non spiega efficacia vincolante nel processo di opposizione a sanzione amministrativa quando i due procedimenti non sono legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica e l’accertamento precedente non costituisce una statuizione obiettiva di verità opponibile erga partes.
- L’assoluzione penale, specie se pronunciata con formula che non comporta un accertamento pieno e univoco del fatto, non vincola automaticamente il giudice civile o amministrativo in un diverso giudizio avente oggetto e parti differenti.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è inammissibile se non viene individuato in modo puntuale il fatto storico decisivo che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso è inammissibile o infondato se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della pronuncia.
- In sede di rinvio, la liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza riferito all’esito complessivo del processo, non ai singoli gradi di giudizio considerati isolatamente.
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