Cassazione Civile, Ordinanza n. 18311/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da due procedimenti catastali riguardanti un immobile destinato esclusivamente al culto. In un primo procedimento, a seguito di denuncia DOCFA, l'Agenzia aveva attribuito una rendita catastale all'edificio; la contribuente aveva presentato istanze di autotutela contro due dinieghi, assumendo che il provvedimento di attribuzione della rendita non le fosse mai stato notificato. In un secondo procedimento, successivo a variazioni interne dichiarate con ulteriore DOCFA, l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta a zero, confermando sostanzialmente la rendita già attribuita in precedenza. La CTR aveva riunito i due appelli e li aveva rigettati, ritenendo: che l'accatastamento fosse facoltativo ma, una volta richiesto, l'Ufficio dovesse attribuire la rendita con stima diretta; che gli atti attributivi della rendita non fossero stati tempestivamente impugnati; che comunque la contribuente non avesse interesse a contestare la rendita di un immobile pienamente esente; che il secondo giudizio fosse una duplicazione del primo. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, degli artt. 53, 97, 113 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che gli atti catastali non fossero autonomamente impugnabili o che l'Ufficio avesse agito con eccesso di potere; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; 3) violazione della normativa catastale e tributaria, assumendo che per gli edifici di culto non locati non potesse essere attribuita alcuna rendita; 4) omessa pronuncia sulla censura di carenza di motivazione degli atti impugnati; 5) dedotta discriminazione rispetto ad altri edifici di culto e violazione della CEDU e delle norme costituzionali sulla libertà religiosa; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la ricorrente non aveva mai attribuito una rendita nelle denunce DOCFA e che l'intervento dell'Ufficio avrebbe avuto natura costitutiva e non meramente estimativa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto come infondati i motivi sulla motivazione della sentenza e sull'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse esposto un iter logico comprensibile e che il rigetto nel merito implicasse la reiezione delle censure formali. Ha ritenuto infondato anche il motivo principale sulla rendita degli edifici di culto: ha ribadito il principio per cui gli immobili destinati al culto pubblico, pur esenti da imposizione per la loro destinazione e pur non essendo soggetti all'obbligo ordinario di dichiarazione, quando siano comunque dichiarati o aggiornati in catasto devono essere censiti secondo le regole generali e la rendita va attribuita con stima diretta; tale rendita ha valore tecnico-estimativo e non equivale a imposta né a presupposto d'imposta, sicché non incide sull'esenzione fiscale. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla discriminazione perché introduceva questioni nuove non trattate in appello, e comunque infondato nel merito. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza nella deduzione della doppia conforme. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché censurava solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato perché la sentenza impugnata era motivata in modo sufficiente
art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4
invocato per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la nullità perché la decisione di merito conteneva una motivazione percepibile
richiamato in relazione al dovere di motivazione concisa e sufficiente
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme catastali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e per la motivazione
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
norma applicata per ritenere che, per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita si accerti comunque con stima diretta
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 6, comma 3, lett. c
i fabbricati destinati all'esercizio dei culti
prevede che i fabbricati destinati all'esercizio dei culti non sono soggetti a dichiarazione in catasto, ma ciò non esclude l'attribuzione della rendita se il bene viene comunque dichiarato o aggiornato
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
richiamato per affermare che per le unità immobiliari speciali o particolari la rendita catastale si determina con stima diretta
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8
esclude la classificazione ordinaria di fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, ma conferma che tali unità sono comunque censibili nel regime speciale
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30
stabilisce che per le unità immobiliari indicate nell'art. 8 la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2
interpretato come elenco tassativo delle unità immobiliari iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita, nel quale gli edifici di culto non rientrano
d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 36, comma 3
il fabbricato destinato esclusivamente al culto non si considera produttivo di reddito se non è locato; la norma è riferita al reddito imponibile, non alla rendita catastale
d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25, comma 1
richiamato per ribadire la distinzione tra redditi fondiari e rendita catastale iscritta in catasto
d.m. 2 gennaio 1998, n. 701
richiamato come norma integrativa del procedimento DOCFA e del coordinamento catastale
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
richiamato dalla ricorrente per attribuire valore normativo alla circolare catastale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sul perimetro degli atti impugnabili nel processo tributario
art. 53 Cost.
invocato per censurare l'attribuzione di rendita agli edifici di culto; la Corte ha escluso la lesione del principio di capacità contributiva
art. 97 Cost.
invocato per dedurre eccesso di potere dell'Amministrazione; la Corte ha escluso profili di illegittimità
art. 113 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'Agenzia
richiamato in relazione all'interesse ad agire/impugnare
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo e la valutazione della prova
artt. 3, 8 e 19 Cost.
invocati a sostegno della doglianza di discriminazione e della tutela della libertà religiosa, ma ritenuti non violati
artt. 9, 11, 14 CEDU
richiamati dalla ricorrente nel motivo sulla discriminazione
richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo, senza specifica incidenza nella decisione
Massime di principio
- La rendita catastale di un immobile destinato al culto è un valore tecnico-estimativo distinto dal presupposto d'imposta: la sua attribuzione non incide, di per sé, sull'esenzione fiscale riconosciuta al bene per la sua destinazione religiosa.
- Per i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, l'esclusione dall'obbligo ordinario di dichiarazione in catasto non impedisce che, se il proprietario presenti una dichiarazione o una variazione catastale, l'immobile sia censito secondo le regole generali con attribuzione di rendita mediante stima diretta.
- Le norme speciali e regolamentari sulla determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale o particolare prevalgono, nel relativo ambito, sulle istruzioni amministrative di carattere operativo, le quali non possono introdurre una disciplina diversa del caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità, la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente dedurre una motivazione poco persuasiva o non condivisibile.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta integralmente di decidere su un punto decisivo; non ricorre se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della censura.
- In presenza di una sentenza fondata su più rationes decidendi autonome e autosufficienti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se vengono censurate con successo tutte le rationes, perché la resistenza di una sola di esse rende comunque stabile la decisione.
- Nel ricorso per cassazione, le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non possono essere proposte per la prima volta se non risulta che siano state già dedotte nel giudizio di merito, con specifico onere di indicazione degli atti processuali rilevanti.
- Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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