Cassazione Civile, Ordinanza n. 12379/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasceva dal rimborso pro quota di costi sostenuti per lo spostamento di una linea di media tensione con relativo palo, opera ricompresa tra quelle di urbanizzazione primaria previste in una convenzione urbanistica stipulata tra un Comune e i proprietari delle aree interessate da un programma integrato di intervento. I resistenti avevano ottenuto in monitorio un decreto ingiuntivo per euro 10.548,80 oltre accessori; il tribunale aveva respinto la loro domanda per asserita mancanza di prova del pagamento, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione confermando il decreto, ritenendo provati sia l'esborso sia la riferibilità del pagamento all'opera realizzata. La società ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 870, 1104, 1292 e 1299 c.c., nonché degli artt. 23, comma 2, l. 1150/1942 e 13, comma 6, l. 10/1977, sostenendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente ricavato i presupposti dell'azione di regresso dalla sola collocazione dell'opera nel perimetro della lottizzazione e dalla sua necessità, mentre la convenzione di lottizzazione costituirebbe un consorzio urbanistico volontario regolato anzitutto dagli accordi tra le parti e solo in via residuale dalle norme sulla comunione; aggiungeva che tali accordi sarebbero stati trascurati e che l'opera avrebbe dovuto essere preventivamente concordata da tutti i lottizzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione relativa all'applicabilità delle norme sulla comunione alle spese eseguite in attuazione della convenzione urbanistica non risultava trattata nella sentenza d'appello; di conseguenza era onere della ricorrente dimostrare di avere sollevato la questione nei gradi di merito, trattandosi di censura non nuova e già compresa nel thema decidendum. Poiché tale onere non era stato assolto, e poiché la ricorrente non aveva neppure indicato il contenuto degli asseriti accordi tra le parti né dove essi fossero stati dedotti, la censura non era scrutinabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma potenzialmente applicabile al riparto delle spese in materia urbanistica, ma non esaminato nel merito per difetto di novità della questione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica dei criteri di contribuzione alle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di regresso/solidarietà tra partecipanti, senza scrutinio nel merito
richiamato dalla ricorrente per fondare l'azione di regresso, ma la Corte non ha esaminato il merito della tesi
art. 23, comma 2, l. 17 agosto 1942, n. 1150
richiamato dalla ricorrente quale base normativa del consorzio urbanistico/lottizzazione, senza decisione sul merito
art. 13, comma 6, l. 28 gennaio 1977, n. 10
richiamato dalla ricorrente in tema di convenzione urbanistica e riparto degli oneri, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni che non risultino trattate nella sentenza impugnata e che non abbiano già formato oggetto del thema decidendum nei precedenti gradi di merito.
- Quando la censura in cassazione presuppone una questione di fatto o di diritto non esaminata dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di allegare specificamente di averla dedotta in precedenza, indicando in quale fase e con quali contenuti.
- La mancata indicazione del contenuto degli accordi negoziali su cui si fonda la censura impedisce al giudice di legittimità di valutare tempestività, concludenza e fondatezza della doglianza.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della controversia, ma controlla la regolarità della decisione impugnata rispetto alle questioni effettivamente dedotte e decise nei gradi precedenti.
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