Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35624/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un dipendente dell'ente regionale addetto a lavori idraulico-forestali che aveva chiesto il riconoscimento del superiore 5° livello retributivo e delle relative differenze retributive, assumendo di aver svolto mansioni di autista di mezzi antincendio per 62 giorni non continuativi tra giugno e agosto 2010. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile integralmente il contratto collettivo privatistico del settore e, sulla base di tale disciplina, aveva ritenuto maturato l'inquadramento superiore per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori oltre il limite temporale previsto dal contratto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 414, 416, 421 e 437 c.p.c. per l'acquisizione e valorizzazione di documenti prodotti tardivamente e riferiti a fatti non tempestivamente allegati; 2) violazione degli artt. 132, 134, 421 e 437 c.p.c. e vizio motivazionale per l'ammissione officiosa di tali documenti; 3) violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. per avere il giudice di merito esaminato un fatto nuovo e una diversa causa petendi circa la natura del rapporto; 4) errata applicazione dell'art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010, dell'art. 8 del C.C.N.L. di settore e omessa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, trattandosi comunque di lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori dà solo diritto alle differenze retributive e non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi dell'ente secondo cui, pur essendo il rapporto disciplinato da un C.C.N.L. di diritto privato, esso resta pur sempre un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e quindi soggetto all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Conseguentemente, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può determinare l'acquisizione definitiva del superiore inquadramento, ma soltanto il diritto alle relative differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, relativi alle questioni processuali sulla tardiva produzione documentale e sulla dedotta novità della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese di legittimità. Il rinvio è stato disposto per valutare se, escluso il diritto all'inquadramento superiore, residuino differenze retributive sulla base della prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo reclamato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma le censure su di essa restano assorbite dall'accoglimento del quarto motivo

  • art. 414 c.p.c.

    invocato per contestare la dedotta introduzione di fatti e causa petendi nuovi nel ricorso introduttivo

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulle preclusioni processuali e sulla tardività delle difese/documenti

  • art. 421 c.p.c.

    invocato contro l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione all'ammissione in appello di documenti tardivamente prodotti

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedotta carenza assoluta di motivazione

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione o decisione su tema diverso da quello introdotto

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma processuale che fonda i motivi di violazione di legge proposti in ricorso

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di motivazione/ nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicata come base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata come norma procedurale della trattazione in camera di consiglio

  • art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010

    la disciplina regionale che assoggetta il personale operaio al C.C.N.L. privatistico, ma non esclude la natura di lavoro pubblico privatizzato né l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001

  • art. 12, comma 2, lett. b), l.r. Puglia n. 3 del 2010

    richiamato nella ricostruzione del pregresso transito/stabilizzazione del lavoratore, ma le relative questioni restano assorbite

  • art. 8 C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010

    prevede, secondo la Corte d'appello, l'acquisizione della qualifica superiore dopo 40 giorni di mansioni superiori; la Cassazione esclude che tale meccanismo valga per l'inquadramento definitivo nel lavoro pubblico privatizzato

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    si applica al rapporto di lavoro pubblico privatizzato; lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto alle differenze retributive ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore

Massime di principio

  • La sottoposizione di un rapporto di lavoro di un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato, per attività istituzionali dell'ente, non trasforma il rapporto in lavoro privato: salvo espressa deroga legislativa, continuano ad applicarsi le regole del lavoro pubblico privatizzato.
  • Nel lavoro pubblico privatizzato, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore, ma può dar luogo soltanto al diritto alle differenze retributive per il periodo in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte.
  • Quando viene escluso il meccanismo contrattuale di acquisizione della qualifica superiore, la pretesa economica va verificata sulla base della prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo oggetto di domanda.
  • La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e della natura dell'ente può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, se discende direttamente dalla legge, senza essere vincolata dalle sole prospettazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.