Cassazione Civile, Ordinanza n. 35624/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente dell'ente regionale addetto a lavori idraulico-forestali che aveva chiesto il riconoscimento del superiore 5° livello retributivo e delle relative differenze retributive, assumendo di aver svolto mansioni di autista di mezzi antincendio per 62 giorni non continuativi tra giugno e agosto 2010. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile integralmente il contratto collettivo privatistico del settore e, sulla base di tale disciplina, aveva ritenuto maturato l'inquadramento superiore per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori oltre il limite temporale previsto dal contratto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 414, 416, 421 e 437 c.p.c. per l'acquisizione e valorizzazione di documenti prodotti tardivamente e riferiti a fatti non tempestivamente allegati; 2) violazione degli artt. 132, 134, 421 e 437 c.p.c. e vizio motivazionale per l'ammissione officiosa di tali documenti; 3) violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. per avere il giudice di merito esaminato un fatto nuovo e una diversa causa petendi circa la natura del rapporto; 4) errata applicazione dell'art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010, dell'art. 8 del C.C.N.L. di settore e omessa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, trattandosi comunque di lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori dà solo diritto alle differenze retributive e non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi dell'ente secondo cui, pur essendo il rapporto disciplinato da un C.C.N.L. di diritto privato, esso resta pur sempre un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e quindi soggetto all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Conseguentemente, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può determinare l'acquisizione definitiva del superiore inquadramento, ma soltanto il diritto alle relative differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, relativi alle questioni processuali sulla tardiva produzione documentale e sulla dedotta novità della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese di legittimità. Il rinvio è stato disposto per valutare se, escluso il diritto all'inquadramento superiore, residuino differenze retributive sulla base della prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo reclamato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma le censure su di essa restano assorbite dall'accoglimento del quarto motivo
invocato per contestare la dedotta introduzione di fatti e causa petendi nuovi nel ricorso introduttivo
richiamato nelle censure sulle preclusioni processuali e sulla tardività delle difese/documenti
invocato contro l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito
richiamato in relazione all'ammissione in appello di documenti tardivamente prodotti
invocato per dedotta carenza assoluta di motivazione
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale
richiamato per lamentare ultrapetizione o decisione su tema diverso da quello introdotto
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
norma processuale che fonda i motivi di violazione di legge proposti in ricorso
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio di motivazione/ nullità della sentenza
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicata come base della trattazione in camera di consiglio
indicata come norma procedurale della trattazione in camera di consiglio
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010
la disciplina regionale che assoggetta il personale operaio al C.C.N.L. privatistico, ma non esclude la natura di lavoro pubblico privatizzato né l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001
art. 12, comma 2, lett. b), l.r. Puglia n. 3 del 2010
richiamato nella ricostruzione del pregresso transito/stabilizzazione del lavoratore, ma le relative questioni restano assorbite
art. 8 C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010
prevede, secondo la Corte d'appello, l'acquisizione della qualifica superiore dopo 40 giorni di mansioni superiori; la Cassazione esclude che tale meccanismo valga per l'inquadramento definitivo nel lavoro pubblico privatizzato
si applica al rapporto di lavoro pubblico privatizzato; lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto alle differenze retributive ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore
Massime di principio
- La sottoposizione di un rapporto di lavoro di un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato, per attività istituzionali dell'ente, non trasforma il rapporto in lavoro privato: salvo espressa deroga legislativa, continuano ad applicarsi le regole del lavoro pubblico privatizzato.
- Nel lavoro pubblico privatizzato, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore, ma può dar luogo soltanto al diritto alle differenze retributive per il periodo in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte.
- Quando viene escluso il meccanismo contrattuale di acquisizione della qualifica superiore, la pretesa economica va verificata sulla base della prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo oggetto di domanda.
- La corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e della natura dell'ente può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, se discende direttamente dalla legge, senza essere vincolata dalle sole prospettazioni delle parti.
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