Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35579/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato per attività forestali trasferite all'Agenzia, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del superiore inquadramento nel 5° livello retributivo con decorrenza da settembre 2010 e la condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che, nel periodo giugno-agosto 2010, il lavoratore avesse svolto per 64 giornate non continuative mansioni di autista di mezzi antincendio riconducibili al 5° livello e che, in base al contratto collettivo privatistico applicato al rapporto, l'esercizio di tali mansioni per oltre quaranta giorni nell'anno solare comportasse l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. L'Agenzia ha impugnato deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il rapporto, pur regolato dal CCNL privatistico per il personale idraulico-forestale, restava un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e che, pertanto, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non poteva determinare il passaggio definitivo alla qualifica superiore. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che l'assoggettamento del rapporto a un CCNL di diritto privato non fa uscire il rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e che, in mancanza di una specifica deroga legislativa, si applica l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001; ne consegue che le mansioni superiori, pur potendo dar luogo alle corrispondenti differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento, non consentono l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Ha inoltre chiarito che, esclusa la promozione automatica, il giudice del rinvio dovrà verificare se e per quale periodo siano state effettivamente svolte mansioni superiori, poiché il diritto alle differenze retributive va accertato in relazione all'intero periodo domandato e grava sul dipendente l'onere di provarne la persistenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui il personale dell'A.R.I.F. resta soggetto all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e l'esercizio di mansioni superiori non comporta l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare, sulla base della prova offerta dal lavoratore, l'eventuale spettanza delle sole differenze retributive per il periodo in cui le mansioni superiori siano state concretamente svolte, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice di merito nella qualificazione del rapporto e nell'applicazione della disciplina sulle mansioni superiori

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    si applica anche al rapporto di lavoro del personale operaio dell'A.R.I.F.; l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle relative differenze retributive ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore

  • art. 12, comma 3, L. Regione Puglia n. 3 del 2010

    nel testo ratione temporis applicabile, regola il rapporto del personale operaio dell'A.R.I.F. mediante il CCNL nazionale privatistico, senza escludere l'applicazione delle regole del lavoro pubblico privatizzato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi già esaminati dalla Corte

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme processuali che regolano la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • La sottoposizione di un rapporto di lavoro di un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato non è sufficiente, di per sé, a escludere l'applicazione delle regole del lavoro pubblico privatizzato, salvo espressa deroga di legge.
  • Per il personale pubblico privatizzato, l'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, ma può fondare soltanto il diritto alle differenze retributive per il periodo in cui tali mansioni siano state effettivamente svolte.
  • Quando il diritto alle differenze retributive dipende dallo svolgimento di mansioni superiori, il lavoratore deve allegare e provare la concreta protrazione di tali mansioni per l'intero periodo per cui chiede il pagamento.
  • Se il giudice di merito riconosce automaticamente differenze retributive o inquadramento superiore sulla sola base del superamento del termine contrattuale previsto per la maturazione della qualifica, senza verificare il regime legale applicabile e la prova del concreto svolgimento delle mansioni, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.