Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte di una lavoratrice addetta a turni avvicendati in uno stabilimento industriale, di somme a titolo di maggiorazioni retributive spettanti anche sulla mezz'ora retribuita prevista per la refezione, in base all'art. 5 del CCNL Metalmeccanica industria applicato e ritenuto non derogato dall'accordo sindacale sui 21 turni del 9 maggio 2007. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo della società, e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c., sostenendo che la prolungata inerzia della lavoratrice e l'affidamento incolpevole ingenerato nella controparte avrebbero determinato la perdita della situazione soggettiva o comunque una rinuncia tacita al diritto; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato la qualificazione dell'inerzia come comportamento idoneo a far ritenere abbandonata la pretesa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non fondati: il primo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e perché la mera inerzia non prova rinuncia tacita né viola di per sé buona fede; il secondo perché inammissibile/infondata la censura sul vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme e per l'assenza di un'omessa considerazione di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto alle maggiorazioni retributive richieste, rilevando che l'inerzia nel far valere il credito non integra, da sola, rinuncia tacita o perdita della situazione soggettiva e non consente di escludere la tutela giudiziale del diritto. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale dedotto, sia per il limite della doppia conforme sia perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione sufficiente e non era tenuto a esaminare analiticamente ogni singola risultanza probatoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente di richiamare precedenti conformi e viene usato dalla Corte per ribadire motivazioni già espresse in casi sovrapponibili.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per dare atto della trattazione in camera di consiglio e della riserva della motivazione.

  • art. 1175 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede nel rapporto obbligatorio, ma la Corte esclude che la mera inerzia del creditore configuri violazione idonea a far perdere il diritto.

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della dedotta perdita della situazione soggettiva.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi una violazione nella fattispecie.

  • art. 1375 c.c.

    la Corte ribadisce che buona fede e correttezza non consentono di desumere una rinuncia tacita dal solo ritardo nell'esercizio del diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura ex n. 3 non è ammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato quale base del limite al sindacato sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina vigente dopo la riforma processuale, quale norma che limita il motivo ex n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5 CCNL Metalmeccanica industria

    riconosciuto come fonte del diritto alle maggiorazioni richieste dalla lavoratrice, non derogato dall'accordo sindacale richiamato.

Massime di principio

  • La mera inerzia del titolare di un diritto o il ritardo nel suo esercizio non bastano, di per sé, a integrare una rinuncia tacita o una perdita della situazione soggettiva: occorrono comportamenti concludenti univoci incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto.
  • La tutela del legittimo affidamento del debitore non può trasformarsi in una causa di estinzione del diritto del creditore quando manchi una manifestazione inequivoca di abdicazione; l'inerzia può al più rilevare ai fini della prescrizione, non come automatica rinuncia.
  • Gli usi aziendali possono derogare alla disciplina collettiva solo in senso più favorevole al lavoratore; non possono legittimare un trattamento peggiorativo rispetto al contratto collettivo applicabile.
  • La doglianza formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le risultanze istruttorie o le singole argomentazioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti decisivi e raggiunga il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.