Cassazione Civile, Ordinanza n. 35578/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Cinque dipendenti, tutti macchinisti di una società ferroviaria, avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a che, durante il periodo feriale, fossero computati nella retribuzione anche alcuni compensi variabili previsti dalla contrattazione aziendale: in particolare l'incentivo per attività di condotta oraria, quello per attività di riserva e i compensi correlati all'assenza dalla residenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali voci, perché collegate alle mansioni e allo status professionale, dovessero entrare nella nozione di retribuzione feriale ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia, e che l'esclusione di quelle voci potesse dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione europea riferita a direttive diverse e che il diritto interno non imponesse quella nozione di ferie retribuite; 2) violazione degli stessi parametri e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avesse legittimamente escluso le voci controverse dalla retribuzione feriale; 3) errata applicazione della nozione europea di retribuzione feriale, perché la diminuzione lamentata sarebbe stata irrisoria e i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell'art. 2948 c.c., in relazione all'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la propria giurisprudenza già formatasi su controversie analoghe e il principio di fedeltà ai precedenti: la retribuzione dovuta durante le ferie annuali, alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale/professionale del lavoratore; il giudice di merito aveva correttamente verificato che le voci richieste erano continuative, tipiche della mansione di macchinista e non meramente occasionali, e aveva logicamente accertato che la loro esclusione durante le ferie poteva avere una potenzialità dissuasiva. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione risultava già chiarita dalla CGUE e, comunque, la valutazione dell'incidenza concreta delle indennità rientra nel giudizio del giudice nazionale. È stato infine respinto anche il quarto motivo: per i crediti retributivi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere i compensi collegati alle mansioni e allo status professionale, così da non dissuadere dal godimento delle ferie.
È norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie, da interpretarsi in coerenza con la direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione dovuta durante le ferie; la Corte ne ha letto la disciplina in coerenza con il diritto UE e con la giurisprudenza di legittimità.
Richiamato quale norma sulla fruizione delle ferie retribuite; la nozione di retribuzione feriale va integrata secondo i principi eurounitari applicabili.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le modifiche apportate dalla l. 92/2012 hanno inciso sulla stabilità del rapporto, incidendo sul dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
In combinato con l'art. 2948 c.c. giustifica la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali retribuite devono essere garantiti importi economici che, per natura e funzione, siano collegati alle mansioni effettivamente svolte e allo status professionale del lavoratore; non è consentito escludere voci continuative e tipiche della prestazione quando la loro omissione possa scoraggiare il godimento delle ferie.
- La valutazione circa la idoneità concreta di una diminuzione retributiva a produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie appartiene al giudice di merito, che deve dar conto in modo ragionato degli elementi di fatto valorizzati.
- Le norme interne e collettive sulla retribuzione feriale devono essere interpretate in modo conforme alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione delle ferie retribuite.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza europea e il nodo decisivo riguardi soltanto l'apprezzamento del caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto è venuto meno il presupposto di stabilità idoneo a rendere esigibile la tutela del credito in costanza di rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35573/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35576/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35579/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35607/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35624/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →