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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35578/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Cinque dipendenti, tutti macchinisti di una società ferroviaria, avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a che, durante il periodo feriale, fossero computati nella retribuzione anche alcuni compensi variabili previsti dalla contrattazione aziendale: in particolare l'incentivo per attività di condotta oraria, quello per attività di riserva e i compensi correlati all'assenza dalla residenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali voci, perché collegate alle mansioni e allo status professionale, dovessero entrare nella nozione di retribuzione feriale ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia, e che l'esclusione di quelle voci potesse dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione europea riferita a direttive diverse e che il diritto interno non imponesse quella nozione di ferie retribuite; 2) violazione degli stessi parametri e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avesse legittimamente escluso le voci controverse dalla retribuzione feriale; 3) errata applicazione della nozione europea di retribuzione feriale, perché la diminuzione lamentata sarebbe stata irrisoria e i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell'art. 2948 c.c., in relazione all'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la propria giurisprudenza già formatasi su controversie analoghe e il principio di fedeltà ai precedenti: la retribuzione dovuta durante le ferie annuali, alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale/professionale del lavoratore; il giudice di merito aveva correttamente verificato che le voci richieste erano continuative, tipiche della mansione di macchinista e non meramente occasionali, e aveva logicamente accertato che la loro esclusione durante le ferie poteva avere una potenzialità dissuasiva. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione risultava già chiarita dalla CGUE e, comunque, la valutazione dell'incidenza concreta delle indennità rientra nel giudizio del giudice nazionale. È stato infine respinto anche il quarto motivo: per i crediti retributivi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere i compensi collegati alle mansioni e allo status professionale, così da non dissuadere dal godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie, da interpretarsi in coerenza con la direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione dovuta durante le ferie; la Corte ne ha letto la disciplina in coerenza con il diritto UE e con la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato quale norma sulla fruizione delle ferie retribuite; la nozione di retribuzione feriale va integrata secondo i principi eurounitari applicabili.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Le modifiche apportate dalla l. 92/2012 hanno inciso sulla stabilità del rapporto, incidendo sul dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 2935 c.c.

    In combinato con l'art. 2948 c.c. giustifica la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali retribuite devono essere garantiti importi economici che, per natura e funzione, siano collegati alle mansioni effettivamente svolte e allo status professionale del lavoratore; non è consentito escludere voci continuative e tipiche della prestazione quando la loro omissione possa scoraggiare il godimento delle ferie.
  • La valutazione circa la idoneità concreta di una diminuzione retributiva a produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle ferie appartiene al giudice di merito, che deve dar conto in modo ragionato degli elementi di fatto valorizzati.
  • Le norme interne e collettive sulla retribuzione feriale devono essere interpretate in modo conforme alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che vincolano il giudice nazionale nell'interpretazione delle ferie retribuite.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza europea e il nodo decisivo riguardi soltanto l'apprezzamento del caso concreto.
  • Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto è venuto meno il presupposto di stabilità idoneo a rendere esigibile la tutela del credito in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaGiudicatoPrescrizione

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