Cassazione Civile, Ordinanza n. 35576/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società datrice di lavoro contro la richiesta di un proprio dipendente di ottenere il pagamento di euro 2.681,52 a titolo di maggiorazioni retributive dovute per il lavoro a turni avvicendati, comprese quelle riferite alla mezz'ora retribuita per la refezione, sulla base dell'art. 5 del CCNL Metalmeccanica industria applicato e ritenuto non derogato dall'accordo sindacale aziendale sui 21 turni stipulato per lo stabilimento di Catania il 9 maggio 2007. La società, rimasta soccombente in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c., sostenendo che l'inerzia prolungata del lavoratore e l'affidamento in buona fede da essa ingenerato avrebbero dovuto determinare la perdita della situazione soggettiva o comunque una rinuncia tacita al diritto; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato fatti decisivi idonei a qualificare l'inerzia del lavoratore come comportante un legittimo affidamento datoriale nell'abbandono della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; ha ribadito che la rinuncia tacita richiede comportamenti concludenti univoci incompatibili con la volontà di conservare il diritto, mentre la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non bastano a far presumere l'abdicazione né a negare tutela al creditore, al più rilevando sul piano della prescrizione. Ha inoltre richiamato il principio per cui gli usi aziendali possono derogare alla disciplina collettiva solo in melius e non in senso peggiorativo per il lavoratore. Il secondo motivo è stato ritenuto non accoglibile sia perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme, sia perché la motivazione di merito risultava sufficiente e conforme al minimo costituzionale, non essendo il giudice tenuto a esaminare tutte le risultanze istruttorie se ha indicato gli elementi decisivi posti a base della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non ritenuto violato dal lavoratore per la sola inerzia nel far valere il credito.
art. 1225 c.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della perdita del diritto o della rinuncia tacita.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della dedotta violazione dei criteri di comportamento delle parti, senza accoglimento.
art. 1375 c.c.
La Corte afferma che buona fede e correttezza non consentono di desumere una rinuncia tacita dalla sola inerzia del creditore; servono comportamenti concludenti univoci.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è configurabile quando la censura, sotto l'apparenza della violazione di legge, tende in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama le precedenti decisioni conformi come motivazione semplificata e adesiva in presenza di fattispecie sovrapponibili.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come norma che preclude il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la riserva di motivazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La mera inerzia del titolare di un diritto, o il semplice ritardo nel suo esercizio, non basta a integrare una rinuncia tacita: occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di mantenere il diritto.
- L'affidamento del debitore nella mancata reazione del creditore, da solo, non può trasformarsi in una modificazione del rapporto né impedire la tutela giudiziaria del credito, se non nei limiti propri della prescrizione o di una vera e propria rinuncia.
- Gli usi aziendali possono derogare alla disciplina collettiva solo in senso più favorevole al lavoratore; non sono idonei a introdurre trattamenti peggiorativi.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso salvo specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il giudice di merito è tenuto a indicare gli elementi decisivi posti a fondamento della decisione, ma non a confutare analiticamente ogni singola risultanza istruttoria o argomentazione delle parti.
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