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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35607/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori turnisti chiedevano differenze retributive assumendo che il contratto collettivo applicabile prevedesse la mensilizzazione della retribuzione e, per il calcolo della retribuzione oraria, il divisore 173 in via generale, ma che per i lavoratori a turno continuo, semicontinuo o a doppio turno, aventi un orario contrattuale mensile inferiore (circa 144 ore), la società dovesse riproporzionare i criteri di calcolo delle trattenute in caso di cassa integrazione ordinaria. Contestavano inoltre che, durante il periodo di integrazione salariale ordinaria con riduzione di attività, la società avesse computato le ore di cassa integrazione prendendo come base le 173 ore mensili dei lavoratori a giornata invece delle 144 ore contrattuali dei turnisti; deducevano anche che, in caso di malattia insorta durante la cassa integrazione ordinaria, la società avesse continuato a collocarli in cassa integrazione invece di interrompere la CIGO e riconoscere il trattamento di malattia previsto dalla l. n. 165 del 1974, art. 4. La società ha impugnato la decisione di merito con tre motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del c.c.n.l. e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che per i turnisti il divisore 173 non dovesse applicarsi senza riproporzionamento; violazione dell'art. 66 c.c.n.l. per l'abnormità delle conseguenze applicative dell'interpretazione seguita dai giudici di merito; nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe da un lato affermato l'applicazione generalizzata del divisore 173 e dall'altro valorizzato, per il calcolo delle ore non lavorate in CIGO, l'orario di 144 ore mensili proprio dei turnisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del contratto collettivo adottata dai giudici di merito, affermando che il criterio della mensilizzazione e il divisore 173 hanno portata generale e si applicano a tutte le categorie di lavoratori, anche a quelli con orario contrattuale inferiore alle 40 ore settimanali. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione perplessa o contraddittoria, osservando che l'uso del divisore 173 per determinare la retribuzione oraria e il riferimento alle 144 ore per calcolare le ore non lavorate in CIGO operano su piani diversi e non sono incompatibili. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei primi due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 63 c.c.n.l.

    "la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173"

    La Corte ha attribuito al divisore 173 una valenza generale, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, indipendentemente dall'orario contrattuale.

  • art. 66 c.c.n.l.

    "3. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle quaranta ore settimanali, per cause diverse da quella sopraindicate, verrà detratta una quota pari ad 1/173 della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate"

    La Corte ha ritenuto che la disciplina contrattuale non limiti il meccanismo ai soli lavoratori con orario di 40 ore, ma comprenda anche i turnisti e le altre categorie con orario inferiore.

  • art. 66 c.c.n.l.

    "2. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali"

    La locuzione è stata letta come indicativa di una regolazione generale, non come delimitazione ai soli lavoratori con orario di 40 ore.

  • art. 66 c.c.n.l.

    "4. Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività"

    La Corte ha valorizzato l'assenza di una specificazione restrittiva, ricavandone la volontà di non differenziare i lavoratori in base all'orario contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 4 l. n. 165 del 1974

    È stato evocato nella ricostruzione dei fatti di causa per sostenere che la malattia interrompe la cassa integrazione e fa sorgere il diritto al trattamento di malattia; non risulta però essere stato oggetto della ratio decidendi della Corte di cassazione.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    Sono stati indicati dalla ricorrente come criteri ermeneutici che la Corte di merito avrebbe violato nell'interpretazione del contratto collettivo.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva adotta un sistema di mensilizzazione della retribuzione e prevede un divisore convenzionale per determinare la paga oraria, tale divisore può essere interpretato come criterio generale se il testo non contiene limitazioni espresse a specifiche categorie di lavoratori.
  • L'interpretazione del contratto collettivo deve essere ricostruita dal testo complessivo delle clausole: l'assenza di distinzioni testuali tra lavoratori con orario diverso depone per l'applicazione uniforme della regola retributiva.
  • La pretesa disomogeneità o 'abnormità' degli effetti applicativi non basta a sovvertire una lettura contrattuale testualmente fondata, quando essa sia coerente con la volontà delle parti collettive e con la struttura complessiva del sistema retributivo.
  • Non sussiste vizio di motivazione quando la sentenza applica parametri diversi su piani differenti: un criterio può valere per la determinazione della retribuzione oraria e un altro per il calcolo delle ore non lavorate in un istituto distinto, senza reciproca contraddizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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