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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35573/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice turnista aveva chiesto in primo grado il pagamento di differenze retributive sostenendo che, nel settore regolato dal c.c.n.l. per addetti all'industria delle piastrelle in ceramica e refrattari, la retribuzione oraria dovesse essere riparametrata per i lavoratori con orario inferiore alle 40 ore settimanali. In particolare, contestava che la società applicasse anche ai turnisti il divisore 173 previsto dal contratto collettivo per la determinazione della retribuzione oraria, anziche9 un criterio di riproporzionamento in base al minor orario mensile contrattuale (indicato in 144 ore per i turnisti). La domanda riguardava anche il trattamento in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria: secondo la lavoratrice, la datrice di lavoro avrebbe trattenuto somme non dovute computando come ore di c.i.g.o. quelle riferite ai lavoratori a giornata; inoltre, in caso di malattia insorta durante il periodo di c.i.g.o. con riduzione di attivite0, la societe0 avrebbe impropriamente collocato i dipendenti in cassa integrazione, in violazione dell'art. 4 l. n. 165 del 1974. Il ricorso per cassazione della societe0 articolava quattro motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 66 c.c.n.l. e dei criteri ermeneutici contrattuali; censura per abnormite0 delle conseguenze applicative della lettura seguita dai giudici di merito; nullite0 della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; violazione del principio di impugnazione della questione principale e del cd. effetto espansivo interno, per relationem agli atti del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. applicabile impongano l'uso generale del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria di tutti i lavoratori del settore, senza distinzione tra lavoratori a giornata e lavoratori turnisti o con orario inferiore alle 40 ore settimanali. La Corte ha valorizzato il tenore letterale delle clausole collettive, l'assenza di una disciplina differenziata per i turnisti e la logica complessiva della mensilizzazione della retribuzione; ha inoltre escluso che vi fosse contraddizione motivazionale tra l'uso del divisore 173 per la retribuzione oraria e il riferimento all'orario contrattuale di 144 ore per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o., trattandosi di criteri operanti su piani diversi. Il quarto motivo e8 stato dichiarato inammissibile perche9 formulato mediante rinvio per relationem agli atti di causa, in violazione dell'onere di specifica indicazione richiesto per il ricorso per cassazione. Conseguentemente la ricorrente e8 stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come base per le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi; la Corte ribadisce il proprio sindacato in funzione para-nomofilattica sull'interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato per la dedotta nullite0 della sentenza per motivazione perplessa; la Corte respinge la censura escludendo vizi di motivazione.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    Sono richiamati dalla ricorrente come criteri ermeneutici del contratto collettivo; la Corte ritiene corretta l'interpretazione data ai testi collettivi dai giudici di merito.

  • art. 63 c.c.n.l.

    la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173

    La clausola e8 interpretata come previsione generale, applicabile a tutte le categorie di lavoratori del settore, non solo a quelli con orario di 40 ore settimanali.

  • art. 66 c.c.n.l.

    Le sue previsioni sono lette come conferma della regola generale del divisore 173 e come disciplina non limitata ai soli lavoratori a giornata.

  • art. 4 l. n. 165 del 1974

    La norma e8 richiamata dalla lavoratrice per sostenere che la malattia interrompa la cassa integrazione e comporti il diritto al trattamento di malattia; nel testo non viene svolto un autonomo esame applicativo di questa disposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte la richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui si fonda e non puf2 limitarsi a rinvii per relationem.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema di mensilizzazione della retribuzione, il divisore contrattuale per il calcolo della retribuzione oraria puf2 avere applicazione generale a tutti i lavoratori del settore, anche se articolati su turni o su orari inferiori a quello normale, quando il testo collettivo non preveda una diversa regola specifica.
  • L'interpretazione del contratto collettivo va condotta valorizzando innanzitutto il dato letterale e la coerenza sistematica delle clausole; l'assenza di distinzioni espresse tra diverse categorie di lavoratori depone contro letture restrittive o riproporzionamenti non testualmente previsti.
  • La dedotta 'abnormite0' delle conseguenze applicative non basta a superare un'interpretazione contrattuale sorretta dal testo e dalla volonte0 collettiva, quando gli effetti economici risultino riconducibili alla scelta negoziale delle parti sociali.
  • Ai fini della cassa integrazione, criteri di calcolo della retribuzione oraria e criteri di quantificazione delle ore non lavorate possono operare su piani distinti e non necessariamente incompatibili.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura non puf2 essere formulata in modo generico o per relationem: occorre l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti e delle circostanze decisive, altrimenti il motivo e8 inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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