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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31547/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento di € 12.322,24 relativa ad IVA dichiarata ma non versata. La cartella era stata emessa dopo la revoca della rateazione (venti rate) per omissione del pagamento della seconda rata; la contribuente aveva chiesto l'annullamento per decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo invocando l'intervenuta tardività della notifica (la cartella, spedita il 14/12/2012, era pervenuta il 16/01/2013). Le Amministrazioni ricorrevano in Cassazione sostenendo che ai fini della decadenza occorreva considerare la data di spedizione (principio di scissione dei termini). Sono state anche contestate questioni procedurali: ammissibilità del ricorso per Cassazione, correttezza della notifica della sentenza a seguito del subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di definizione agevolata della contribuente ritenendo che la cartella non fosse il "primo ed unico atto" impositivo (la pretesa fiscale era già nota e la rateazione concessa). Ha poi respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate da Lupi (notifica del ricorso eseguita telematicamente in termine; principio che la notifica della sentenza al precedente agente della riscossione non vale per il successore ex lege salvo rituale notifica all'Agenzia). Soprattutto, la Corte ha accolto il motivo principale delle amministrazioni: ha applicato il principio della scissione dei termini (art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e giurisprudenza consolidata) stabilendo che, ai fini della decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari per la notifica (la spedizione), non la successiva conoscenza da parte del contribuente. Poiché la cartella risultava spedita il 14/12/2012, il potere impositivo era esercitato entro il termine del 31/12/2012 previsto dall'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997; ne conseguiva l'assenza di decadenza. La sentenza della Commissione regionale è stata cassata e il processo rinviato alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia per nuovo esame; liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Disciplina la rateazione e la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di una rata; la Corte ha ritenuto che il termine biennale per l'esercizio del potere impositivo debba valutarsi alla luce della data di spedizione della notifica della cartella.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riconosciuto utile per estendere alla materia tributaria il principio processuale della scissione dei termini: rileva la data in cui l'ente compie gli atti necessari per la notificazione (spedizione) ai fini degli effetti di decadenza.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione agli effetti dell'iscrizione a ruolo e alla procedura di riscossione; la censura sulla tempestività della notifica della cartella va valutata con gli ordinari criteri di notifica rilevanti ai fini della decadenza.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Regola la definizione agevolata delle controversie tributarie: la Corte ha escluso la definibilità della lite perché la cartella non era il primo atto impositivo comunicato al contribuente.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce i termini e i soggetti legittimati all'impugnazione degli atti tributari; la Corte lo usa per delimitare quando una cartella possa essere considerata impugnabile come atto impositivo.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sul controllo automatizzato e le cartelle emesse in base all'attività automatizzata: la giurisprudenza consente la definibilità agevolata se la cartella costituisce il primo atto impositivo, principio qui applicato per escludere la definizione nel caso concreto.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riguarda profili dell'IVA: citata nella contestazione della contribuente relativa alla natura impositiva della cartella; la Corte ha valutato la natura dell'atto alla luce del decorso degli atti precedenti.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Richiesta di deposito della copia della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto inapplicabile l'eccezione dedotta dalla contribuente in relazione alla nullità della notifica, dato che la notifica stessa non aveva validamente avuto effetto nei confronti del successore ex lege.

  • legge 22 ottobre 2016, n. 193

    Norma che ha disposto il subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al precedente agente della riscossione: la Corte ha ricordato che, dopo il subentro, la notifica deve essere indirizzata al nuovo ente (o alla sua PEC) e non basta notificare al difensore del precedente agente.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza del potere impositivo occorre considerare la "scissione dei termini": conta la data in cui l'ente compie gli atti necessari per la notifica (es. spedizione di raccomandata), non la successiva presa di conoscenza da parte del contribuente.
  • Una cartella di pagamento è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 solo se costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente; se precede un atto impositivo o una pretesa già nota (es. accertamento o concessione di rateazione), la cartella ha natura prevalentemente esecutiva e la definizione agevolata può essere esclusa.
  • Dopo il subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al precedente agente della riscossione, per la validità delle notifiche processuali è necessario notificare il nuovo soggetto (o la sua PEC) e non è sufficiente notificare al difensore nominato dal precedente agente, salvo che l'Agenzia non si sia spontaneamente costituita o la notifica venga rinnovata correttamente.
  • In presenza di litisconsorzio o pluralità di parti, la notifica della sentenza ad una sola parte non fa decorrere automaticamente il termine breve di impugnazione per tutte le altre parti: ciascuna parte ha diritto ad una propria notifica per fare decorrere il termine nei suoi confronti.
  • Nelle contestazioni sulla tempestività della notifica è determinante la prova del compimento degli atti necessari alla notificazione (es. ricevuta di spedizione di raccomandata, prova telematica): conservare e produrre tali documenti è cruciale per l'Amministrazione.
  • Le eccezioni processuali sulla ritualità della notifica (nullità, inammissibilità) possono essere superate se la notifica viene poi regolarizzata o se il destinatario si costituisce spontaneamente; tuttavia è preferibile procedere sempre alla notifica nei confronti del soggetto corretto dopo ogni cambiamento di soggetto ope legis.

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