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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31417/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24096/2018. I ricorrenti hanno dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe considerato correttamente il contenuto della deliberazione del Consiglio comunale del 14 novembre 1980 e dell'atto di sottomissione del 12 dicembre 1980, dai quali, secondo i ricorrenti, risultava che il diritto dell'appaltatore ai compensi revisionali era mantenuto fino alla effettiva data di ultimazione dei lavori (e non bloccato al 18 luglio 1980). I ricorrenti affermavano dunque che la mancata percezione di tale contenuto documentale avrebbe determinato una falsa rappresentazione dei fatti decisivi per la pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo prospettato attiene all'interpretazione e alla ricostruzione del contenuto di atti negoziali/amministrativi (deliberazione e atto di sottomissione), materia di valutazione di merito non sindacabile con la revocazione per errore di fatto in sede di cassazione. Il vizio invocato non emergeva con immediatezza e obiettività dal confronto tra l'ordinanza impugnata e gli atti di causa, e dunque non soddisfaceva i requisiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore di fatto che abbia inciso sul giudizio di merito deve essere dedotto contro la decisione di merito e non mediante revocazione della sentenza di cassazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio nella misura indicata (compensi Euro 15.000,00, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00, accessori di legge) e ad ulteriori obblighi di versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che il requisito è stringente: errore materiale o falsa percezione che emerga immediatamente dagli atti e sia essenziale e decisivo per la decisione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.) e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme emergenziali che hanno autorizzato lo svolgimento di alcune fasi del giudizio in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori; la Corte ha proceduto in tale modo ai sensi della disciplina richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti; la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.

  • art. 14 legge 3 gennaio 1978, n. 1

    Citata nei fatti per ricordare il regime dei pagamenti di acconti revisionali; la giurisprudenza ha ritenuto che il pagamento di acconti in corso d'opera non costituisce di per sé riconoscimento definitivo del diritto alla revisione prima del collaudo finale.

  • art. 3 legge 10 dicembre 1981, n. 741

    Analogamente richiamata nei fatti in relazione ai pagamenti di acconti; utilizzata per spiegare che tali pagamenti non legittimano automaticamente il riconoscimento del compenso revisionale senza decisione amministrativa finale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale e richiede un errore materiale o una falsa percezione che emerga in modo immediato e oggettivo dagli atti; non può sostituire i mezzi ordinari di impugnazione.
  • Questioni di interpretazione di atti negoziali o atti amministrativi non normativi (contratti, deliberazioni) costituiscono valutazioni di merito: in sede di cassazione si controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito, non si procede a nuova interpretazione degli atti.
  • Se l'errore invocato ha avuto incidenza già nel giudizio di merito, il rimedio adeguato è l'impugnazione di quella decisione (o altri rimedi di merito), non la revocazione della sentenza di cassazione.
  • Le censure che richiedono indagini interpretative o probatorie non soddisfano il requisito di immediatezza/oggettività richiesto per la revocazione per errore di fatto e saranno dichiarate inammissibili.
  • Chi propone ricorso in cassazione (o revocazione) deve documentare chiaramente che l'errore è interno al giudizio di legittimità e autonomo rispetto alle valutazioni di merito, altrimenti il ricorso rischia di essere respinto e di essere condannato alle spese.

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