Cassazione Civile, Sentenza n. 31601/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della stima dell'indennità dovuta per espropriazione di terreni (particelle catastali indicate) per presunta inadeguatezza dell'importo rispetto alle caratteristiche dell'area, al suo valore paesaggistico e commerciale e ai prezzi di mercato; censura della legittimità costituzionale dell'art. 7-quinquies della legge provinciale n. 10/1991 (per la riduzione del 50% dell'indennità nelle zone di espansione), dedotta violazione dei principi costituzionali e del Primo Protocollo CEDU; contestazione dell'applicazione della riduzione del 50%, domanda di restituzione della ritenuta fiscale (20%) operata, censura della detrazione del valore delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria dall'indennità, richiesta di rivalutazione monetaria dell'importo liquidato e domanda della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 della legge provinciale n. 10/1991
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del Gabloner e il ricorso incidentale del Comune. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trento che aveva accertato l'edificabilità delle aree in base al piano comunale di espansione e aveva applicato il meccanismo perequativo provinciale. È stata ritenuta legittima l'applicazione dell'art. 7-quinquies (riduzione del 50% dell'indennità per le aree destinate all'edilizia agevolata), nonché corretta la scelta di assumere quale parametro di mercato il valore delle aree destinate all'edilizia residenziale privata. La Corte ha ritenuto ammissibile la detrazione dall'indennità della quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 80 della legge provinciale; ha escluso la rivalutazione monetaria automatica (confermando l'orientamento che l'obbligazione è debito di valuta) e ha invece riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto di stima. Ha inoltre dichiarato inammissibile/tardiva la domanda di restituzione della ritenuta fiscale e non applicabile la maggiorazione del 10% (che spetta solo se non è proposta opposizione). Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (art. 7-quinquies)
La Corte ha ritenuto applicabile il comma che disciplina la liquidazione dell'indennità nelle zone di espansione, prevedendo la determinazione sull'indice di mercato delle aree private con una riduzione del 50% per quelle destinate all'edilizia agevolata, come strumento perequativo compatibile con il principio di ristoro previsto dalla Costituzione
Legge provinciale sull'edilizia abitativa agevolata (legge provinciale n. 13 del 1998, art. 80)
Stabilisce che dalla indennità spettante ai comproprietari della zona di espansione va detratto l'importo corrispondente alla quota delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata; la Corte ha ritenuto legittima tale detrazione dall'indennità
Legge urbanistica provinciale (art. 37 e artt. correlati, legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 e testi successivi)
Disciplina la zonizzazione in zone di espansione, la predisposizione del piano di attuazione con ripartizione di volumetrie tra edilizia agevolata e privata e la possibilità di costituzione di comunione/divisione: la Corte ha utilizzato tale quadro per giustificare l'applicazione del meccanismo perequativo e la base di valutazione
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (artt. 32 e 37 richiamati)
Riferimenti normativi statali sui criteri di indennizzo: la Corte ha ritenuto che la disciplina provinciale non sia in contrasto con i principi fondamentali indicati dal DPR, in quanto la liquidazione resta collegata al valore venale e alla effettiva attitudine edificatoria
Art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato come parametro interpretativo dei principi di giusto ristoro; la Corte ha ritenuto che il sistema provinciale, considerato nell'insieme (indennità monetaria più benefici per le aree residue), sia compatibile con il principio del 'giusto indennizzo'
Massime di principio
- Se l'espropriazione avviene in una 'zona di espansione' disciplinata da piano di attuazione che prevede quote per edilizia agevolata e privata, gli ordinamenti provinciali possono prevedere meccanismi perequativi (es. riduzione del 50%) purché l'indennità resti comunque parametrata al valore venale del bene e integrata dai benefici derivanti dalle aree residue
- Per la valutazione dell'indennità è corretto prendere come parametro i prezzi di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale privata (vale a dire il valore che emergerebbe in una libera contrattazione), anziché il valore delle sole aree agevolate, quando la normativa provinciale fonda la riduzione su quel valore
- Le spese e le aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria possono essere oggetto di detrazione dall'indennità nei termini previsti dalla normativa provinciale (euro-quantificazione a carico delle aree private), e tale detrazione non è automaticamente incompatibile con i metodi di stima comparativi usati dal c.t.u.
- La rivalutazione monetaria dell'indennità non è automatica: l'obbligazione, se espressa in valori monetari fin dall'origine, è generalmente qualificata come debito di valuta e dà luogo, in caso di pagamento posticipato, al riconoscimento degli interessi legali; il maggiore danno (art.1224 c.c.) è possibile solo se provato in concreto
- La maggiorazione premiale (es. 10%) prevista per chi non propone opposizione spetta solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma (assenza di opposizione e indennità amministrativa inferiore al valore venale) e non è riconosciuta quando l'espropriato contesta la stima in sede giurisdizionale
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale a disposizioni perequative regionali/provinciali incontrano difficoltà se il sistema normativo assegna un ristoro complessivo valutabile unitariamente (indennità monetaria più benefici sull'area residua); in casi simili la giurisprudenza tende a verificare la congruità complessiva del ristoro più che l'astratta incompatibilità della tecnica perequativa
- Domande introdotte tardivamente in corso di causa (es. restituzione di ritenute fiscali) possono essere dichiarate inammissibili se non proposte nei termini processuali o se configurate come emendatio libelli non consentita in comparsa conclusionale
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