Cassazione Civile, Sentenza n. 31611/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa 2007 per le seguenti contestazioni: (a) indebita deduzione di perdite su crediti per € 86.247,47 per mancati elementi certi e precisi ai sensi dell'art. 101 TUIR; (b) omessa capitalizzazione/ammortamento di costi accessori relativi a un finanziamento della durata di 180 mesi per € 34.275,42 (art. 108 TUIR); (c) indebita deduzione di canoni di leasing per € 325.201,14, poiché non risultava dimostrato il possesso dei beni o il loro ingresso nel patrimonio della contribuente; (d) indebita deduzione di costi relativi a contratti derivati (swap) per € 229.900,00 ritenuti di natura speculativa e non inerenti all'attività d'impresa (art. 112 TUIR). La contribuente deduceva, tra l'altro, che i pagamenti erano collegati a obbligazioni fideiussorie e che alcuni esborsi avrebbero dovuto essere ricondotti a perdite su crediti ex art. 101 TUIR o considerati strumenti di copertura ex art. 112 TUIR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione dei "fatti decisivi" omessi. I restanti motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che i pagamenti effettuati in qualità di garante non si traducono automaticamente in deducibilità dei canoni di leasing (tali esborsi danno luogo piuttosto ad un credito verso il debitore principale e possono diventare deducibili solo se ricorrono i requisiti di perdita su crediti ai sensi dell'art. 101 TUIR, non dimostrati nel caso di specie); gli oneri accessori del finanziamento devono essere ripartiti per competenza secondo la durata del finanziamento (art. 108 TUIR); i costi dei derivati devono essere provati come inerenti e finalizzati all'attività d'impresa per poterne riconoscere la deduzione (art. 112 TUIR) e nella specie la natura era speculativa. Il richiamo a presunte violazioni costituzionali è stato ritenuto inammissibile in via diretta. È stato altresì disposto l'obbligo della contribuente al versamento di un ulteriore contributo unificato (art. 13 d.P.R. n.115/2002).
Norme richiamate
"Per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione ... Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili."
La Corte richiede l'effettiva sussistenza degli "elementi certi e precisi" previsti dall'art. 101, comma 5, per dedurre fiscalmente la perdita su crediti: la semplice rinuncia volontaria o la circostanza di essere garante non sono sufficiente prova della perdita deducibile.
Gli oneri pluriennali e gli accessori di finanziamenti devono essere ripartiti per competenza nell'arco temporale corrispondente alla durata del finanziamento; la normativa fiscale impone la quota imputabile a ciascun esercizio e non riconosce, per il fisco, una facoltà indiscriminata di imputazione diversa rispetto al criterio della competenza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di leasing e inerenza; la Corte comunque ha ritenuto che la prova della riconducibilità dei costi alla sfera aziendale è necessaria e non sussisteva nel caso concreto.
I contratti derivati sono deducibili se dimostrata la loro finalità di copertura rispetto all'attività dell'impresa; per società non finanziarie grava l'onere probatorio di dimostrare che l'"interest rate swap" copriva operazioni connesse all'oggetto sociale. In mancanza, la natura speculativa esclude la deduzione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunta doppia imposizione; la Corte ha ritenuto infondata la tesi e ha osservato che l'operazione contestata determinava piuttosto il sorgere di un credito verso il debitore principale, non una duplicazione d'imposta.
art. 360 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5)
Norme processuali di cassazione invocate dalla ricorrente: la Corte ha precisato i requisiti di specificità richiesti per denunziare omissione di fatti decisivi (n.5) e per la violazione di legge (n.3), dichiarando inammissibile il ricorso quando le doglianze sono generiche.
art. 41 Cost.
Richiamo costituzionale proposto dalla contribuente ritenuto inammissibile diretto parametro di impugnazione; per prospettare un contrasto con la Costituzione occorre l'azione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che legittima l'addebito di un ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente; la Corte ha disposto l'obbligo di versamento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente una perdita su crediti occorrono gli "elementi certi e precisi" previsti dall'art. 101 TUIR (procedure concorsuali, accordi omologati, prescrizione o condizioni specifiche per piccoli importi e cancellazioni contabili): la semplice rinuncia volontaria o l'essere stato garante non bastano senza prova della perdita definitiva.
- I pagamenti effettuati in qualità di garante (fideiussore) non si traducono automaticamente in costi inerenti della garanzia tali da giustificare la deduzione come canoni di leasing; essi generano un credito verso il debitore principale che può essere dedotto solo se sussistono i requisiti di perdita su crediti.
- Gli oneri accessori relativi a finanziamenti pluriennali vanno imputati per competenza nell'arco temporale del finanziamento e dedotti secondo la quota di competenza prevista dall'art. 108 TUIR; il richiamo al criterio civilistico di facoltà non vincola la disciplina fiscale.
- I costi connessi a contratti derivati sono deducibili solo se la società dimostra che l'operazione ha finalità di copertura inerente all'attività d'impresa; per soggetti non finanziari grava l'onere della prova dell'inerenza.
- In sede di cassazione le doglianze sulla motivazione devono indicare specificamente i fatti decisivi non valutati; l'attenuazione del livello di dettaglio motivazionale in sede di appello non trasforma automaticamente la sindacabilità delle valutazioni di merito in vizio impeditivo di gravame in cassazione.
- Un richiamo costituzionale generico alla Costituzione non è idoneo: la via corretta è la questione di legittimità costituzionale della norma controversa, se pertinente.
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