Cassazione Civile, Ordinanza n. 26355/2024 del 09/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per tributi locali, in particolare IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, emessi in relazione a un immobile classificato in cat. B/1 e del valore complessivo indicato in sentenza. In primo grado il ricorso dell’ente era stato accolto, mentre la CTR aveva poi accolto l’appello della società concessionaria. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006, sostenendo l’illegittimità della gara che aveva portato all’affidamento della concessione e della successiva transazione tra Comune e società, chiedendo la disapplicazione di tali atti; con il secondo ha dedotto plurime violazioni di legge e vizi motivazionali, lamentando omessa pronuncia e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l’erronea negazione dell’esenzione IMU ex art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), d.lgs. 504/1992 e art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. 267/2000. Dopo la fissazione della camera di consiglio, Provincia e società concessionaria hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con atto di impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, sottoscritto da tutte le parti; il Comune, pur non istante, era parte della transazione e aveva posizione processuale aderente a quella della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, rilevando che l’accordo transattivo e l’impegno comune alla rinuncia a tutti i giudizi pendenti avevano fatto venir meno l’interesse alla decisione anche nei confronti del Comune, parte della transazione e processualmente aderente alla posizione della società concessionaria. È stato inoltre dato atto che le parti avevano concordato la compensazione delle spese. La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato con riferimento al dedotto vizio motivazionale nei limiti indicati nel ricorso.
art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006
invocato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della gara di affidamento della concessione e chiedere la disapplicazione degli atti conseguenti.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell’esenzione IMU rivendicata sull’immobile in uso diretto ed esclusivo dell’ente.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
richiamato quale disposizione sull’esenzione per l’immobile destinato esclusivamente ad attività indicate dalla norma.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione dall’imposta.
art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. 267/2000
richiamato nel secondo motivo quale ulteriore norma invocata per l’esenzione.
richiamato insieme all’art. 391 c.p.c. per la declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia/cessazione della materia del contendere.
richiamato insieme all’art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; norma qualificata come eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la fissazione dell’udienza in Cassazione, tutte le parti raggiungono un accordo transattivo accompagnato da impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, il giudizio può essere dichiarato estinto per venir meno dell’interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere può essere desunta anche se l’istanza proviene solo da alcune parti, purché la transazione coinvolga anche le altre parti processuali e ne evidenzi il venir meno dell’interesse alla lite.
- La disciplina sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, essendo limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Le norme eccezionali e lato sensu sanzionatorie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può dare atto dell’accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
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