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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26355/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento per tributi locali, in particolare IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, emessi in relazione a un immobile classificato in cat. B/1 e del valore complessivo indicato in sentenza. In primo grado il ricorso dell’ente era stato accolto, mentre la CTR aveva poi accolto l’appello della società concessionaria. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006, sostenendo l’illegittimità della gara che aveva portato all’affidamento della concessione e della successiva transazione tra Comune e società, chiedendo la disapplicazione di tali atti; con il secondo ha dedotto plurime violazioni di legge e vizi motivazionali, lamentando omessa pronuncia e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l’erronea negazione dell’esenzione IMU ex art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), d.lgs. 504/1992 e art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. 267/2000. Dopo la fissazione della camera di consiglio, Provincia e società concessionaria hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con atto di impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, sottoscritto da tutte le parti; il Comune, pur non istante, era parte della transazione e aveva posizione processuale aderente a quella della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, rilevando che l’accordo transattivo e l’impegno comune alla rinuncia a tutti i giudizi pendenti avevano fatto venir meno l’interesse alla decisione anche nei confronti del Comune, parte della transazione e processualmente aderente alla posizione della società concessionaria. È stato inoltre dato atto che le parti avevano concordato la compensazione delle spese. La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, dopo la fissazione dell’udienza in Cassazione, tutte le parti raggiungono un accordo transattivo accompagnato da impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, il giudizio può essere dichiarato estinto per venir meno dell’interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere desunta anche se l’istanza proviene solo da alcune parti, purché la transazione coinvolga anche le altre parti processuali e ne evidenzi il venir meno dell’interesse alla lite.
  • La disciplina sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, essendo limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Le norme eccezionali e lato sensu sanzionatorie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può dare atto dell’accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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