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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16850/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incendio verificatosi nei locali dove era esercitata un'attività di ristorazione. L'assicurata aveva stipulato una polizza contro gli incendi e con copertura del rischio locativo, poi l'impresa assicuratrice era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La creditrice aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo per i danni ai beni presenti nel locale, per il preteso rischio locativo e per ulteriori voci di indennizzo contrattuale. Il commissario liquidatore aveva ammesso solo una parte del credito relativo ai danni materiali e il rimborso premio, escludendo il rischio locativo per asserito incendio doloso e negando altre voci per novità della domanda o difetto di prova. Il tribunale ha rigettato l'opposizione dell'assicurata ritenendo, in sintesi, che: la qualità di conduttrice dell'immobile, necessaria per il rischio locativo, non fosse stata provata tempestivamente; il maggior danno sui beni non fosse dimostrato con idonea prova; e le ulteriori coperture complementari fossero state introdotte tardivamente o non provate. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio in tema di rischio locativo e di maggior danno; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme processuali e del codice delle assicurazioni quanto alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e alla perizia contrattuale; nonché omesso esame relativo alle ulteriori voci indennitarie previste dalla polizza.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, affermando che il provvedimento del tribunale sull'ammissione allo stato passivo di una compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello. Nel merito, però, ha ritenuto il ricorso infondato o inammissibile: ha confermato che l'onere di provare la qualità di conduttrice gravava sulla ricorrente, poiché la copertura per rischio locativo presuppone tale qualità al momento del sinistro; ha rilevato che le censure sulla prova documentale e sull'atto di scissione tendevano a rivalutare il merito e non colpivano tutte le rationes decidendi; ha escluso che vi fosse un vero omesso esame di fatti decisivi, trattandosi piuttosto di contestazioni su documenti e sulla loro lettura; ha giudicato discrezionale la mancata ammissione della c.t.u. e non pertinente il richiamo all'art. 245 cod. ass.; ha infine ritenuto inammissibile anche la censura sulle ulteriori voci di indennizzo perché non individuava un fatto storico omesso ma chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 255 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)

    Il riferimento all'appello contenuto nella norma non opera per l'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice; il rimedio è il ricorso per cassazione secondo il sistema richiamato dalla legge fallimentare.

  • art. 245 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)

    La norma viene richiamata dalla ricorrente in modo inconferente: disciplina la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ma non fonda la pretesa processuale prospettata.

  • art. 258 Cod. Ass.

    Richiamato per l'ammissione in via privilegiata di una parte del credito allo stato passivo della procedura assicurativa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa indennitaria grava sull'assicurata, in particolare quanto alla qualità di conduttrice necessaria per il rischio locativo e alla consistenza del maggior danno.

  • artt. 1588, 1589 e 1611 c.c.

    Sono le norme che definiscono la responsabilità del conduttore verso il locatore e che, nella polizza, fungono da riferimento per la copertura del rischio locativo.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    La documentazione necessaria per provare la qualità di conduttrice doveva essere depositata tempestivamente; il deposito tardivo non può supplire al difetto probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non un semplice documento o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è stato ritenuto inammissibile alla luce del difetto di prova già rilevato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 194 l.fall.

    Norma di coordinamento tra legge fallimentare e discipline speciali della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 209, comma 2, l.fall.

    Rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 l.fall. per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato nel sistema della formazione dello stato passivo applicabile alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 100 l.fall.

    Richiamato nel dibattito interpretativo, ma considerato superato nel sistema delle impugnazioni dopo la riforma.

  • art. 101 l.fall.

    Richiamato nel rinvio operato dall'art. 209, comma 2, l.fall.

  • art. 103 l.fall.

    Richiamato nel rinvio operato dall'art. 209, comma 2, l.fall.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione allo stato passivo di una compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento del tribunale non è impugnabile con appello ma con ricorso per cassazione, secondo il sistema processuale risultante dal coordinamento tra codice delle assicurazioni e legge fallimentare.
  • Quando la garanzia assicurativa presuppone una determinata qualità soggettiva dell'assicurato al momento del sinistro, tale qualità costituisce fatto costitutivo del diritto all'indennizzo e deve essere provata da chi agisce.
  • La parte che invoca una copertura assicurativa non può limitarsi a produrre documenti generici o risalenti nel tempo: la prova deve essere idonea, tempestiva e riferita alla situazione esistente alla data del sinistro.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto l'apparente rubrica della violazione di legge o dell'omesso esame di fatto decisivo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di singoli documenti o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
  • La censura che non attacca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione è inammissibile o comunque priva di interesse se la ratio non censurata è da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere pretesa come strumento sostitutivo della carenza probatoria della parte.
  • L'eventuale mancato utilizzo di una perizia contrattuale pattizia non può giustificare il superamento di carenze probatorie già rilevate dal giudice, se la pretesa resta comunque non dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiAssicurazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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