Cassazione Civile, Ordinanza n. 29663/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per imposte iscritte a ruolo in esecuzione di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione. La contribuente aveva impugnato la cartella e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile nel processo tributario l'art. 1306, comma 2, c.c., con conseguente estensione alla contribuente del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, comma 2, 752 e 1295 c.c., sostenendo che l'obbligazione non fosse solidale ma divisibile/pro quota, perché derivante dalla registrazione di una sentenza di divisione ereditaria, e che quindi non potesse operare l'estensione del giudicato prevista per la solidarietà.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva applicato l'art. 1306, comma 2, c.c. nel processo tributario, osservando che ricorrevano i presupposti per l'opponibilità del giudicato favorevole formatosi in favore di un condebitore anche al soggetto rimasto inerte: giudicato passato in cosa giudicata, assenza di un giudicato già formato tra quest'ultimo e l'Amministrazione, tempestiva deduzione dell'eccezione e mancanza di ragioni personali del coobbligato vittorioso. La Corte ha inoltre escluso che rilevasse, nel caso concreto, la disciplina degli artt. 752 e 1295 c.c. sui debiti ereditari, poiché qui non si trattava di un debito ereditario del de cuius ma dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza di divisione ereditaria. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
È stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione l'errore di diritto della sentenza impugnata.
Nel processo tributario consente, in presenza dei presupposti, che il condebitore solidale opponga al creditore il giudicato favorevole formatosi tra quest'ultimo e altro condebitore non partecipante al giudizio.
Disciplina la ripartizione pro quota dei debiti ereditari tra coeredi; la Corte ha ritenuto che non fosse pertinente al caso, perché non si trattava di un debito ereditario del de cuius.
Richiamato insieme all'art. 752 c.c. per sostenere la responsabilità pro quota, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato in giurisprudenza evocata dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie esaminata.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in giurisprudenza evocata dalla ricorrente, ma riferito ai debiti del de cuius per imposte sui redditi, quindi non applicabile al caso esaminato.
art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Richiamato in giurisprudenza evocata dalla ricorrente, ma relativo alla solidarietà dei coeredi per l'imposta di successione, quindi non pertinente.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato favorevole formato tra il creditore erariale e uno dei condebitori può essere opposto da altro coobbligato, quando l'obbligazione sia solidale e siano presenti cumulativamente i presupposti dell'art. 1306, comma 2, c.c.: giudicato definitivo, assenza di un giudicato contrario tra le stesse parti, tempestiva deduzione dell'eccezione e mancanza di ragioni personali della pronuncia favorevole.
- L'estensione del giudicato favorevole non è impedita dal fatto che il rapporto sottostante abbia una matrice ereditaria, se la pretesa tributaria concreta riguarda l'imposta dovuta per la registrazione di una sentenza e non un debito ereditario del de cuius; in tal caso non opera la disciplina della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
- Ai fini dell'opponibilità del giudicato favorevole al coobbligato, la verifica decisiva riguarda la natura e i presupposti della pretesa tributaria dedotta in giudizio, non un richiamo astratto alla responsabilità pro quota degli eredi, quando quest'ultima non sia la fonte immediata del debito azionato.
- La contestazione in cassazione che invochi norme sulla ripartizione dei debiti ereditari è infondata se non scalfisce l'accertamento della CTR circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1306, comma 2, c.c. e la definitiva formazione del giudicato favorevole in capo a un altro condebitore.
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