Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda due dipendenti tecnici dell'Università di Pisa, in servizio assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Pisana, che chiedevano il riconoscimento e la conferma, anche per il futuro, dell'indennità perequativa già percepita fino all'ottobre/novembre 2006. La pretesa era fondata su una precedente sentenza del T.A.R. del 2003, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione ai sensi del d.P.R. n. 761 del 1979. Dopo l'istituzione della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e il nuovo inquadramento dei dipendenti sulla base della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'Università sosteneva che l'accordo del 2006 e il nuovo sistema di classificazione avessero inciso sul precedente assetto, escludendo la prosecuzione dell'indennità. La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio dopo un primo intervento rescindente della Cassazione, aveva invece ritenuto che l'accordo riguardasse solo il nuovo inquadramento e non contenesse una rinuncia espressa e inequivoca al trattamento economico già maturato, valorizzando la clausola di salvaguardia dell'art. 28, comma 6, del CCNL 2002-2005. L'Università ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo violazioni di norme sull'interpretazione del contratto, sulla novazione e sulla portata dell'art. 28 del CCNL, oltre alla pretesa erroneità della lettura della volontà negoziale e del rapporto tra vecchio e nuovo sistema perequativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi dell'Università fossero in parte inconferenti e in parte inammissibili perché tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione del contenuto dell'accordo del 2006 e del suo effetto sul trattamento economico, cioè una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo che contestava la portata dell'accordo come privo di utilità, osservando che la definizione del nuovo inquadramento aveva una giustificazione concreta nel passaggio al nuovo assetto organizzativo e contrattuale. La Corte ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che l'art. 28 del CCNL prevede una clausola di salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal personale in servizio, con mantenimento del trattamento più favorevole mediante assegno ad personam riassorbibile, sicché il diritto alla perequazione era astrattamente spettante e non poteva considerarsi eliminato in assenza di una rinuncia espressa e univoca. Conseguentemente, l'Università è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato in tema di novazione, ma i motivi che ne denunciavano la violazione sono stati ritenuti inconferenti o inammissibili perché diretti a contestare l'interpretazione di merito dell'accordo
richiamato insieme alle norme sulla novazione, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva
richiamato come norma sulla nozione di contratto, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento dei motivi
richiamato in tema di interpretazione del contratto; la Corte ha escluso che la censura potesse risolversi in una diversa lettura del merito dell'accordo
richiamato in tema di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente valorizzato il contenuto dell'accordo e della clausola di salvaguardia
invocato per sostenere che l'accordo, interpretato come dalla sentenza impugnata, sarebbe privo di utilità; la Corte ha respinto la censura
richiamato tra i canoni ermeneutici del contratto, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamati in modo generico nell'ultimo motivo, giudicato manifestamente generico e inammissibile
richiamato con riferimento all'efficacia vincolante del contratto, ma non ritenuto violato
art. 28, comma 6, CCNL comparto universitario 2002-2005
"sono fatte salve..., le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL"
clausola di salvaguardia che conserva le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal personale in servizio; impedisce la perdita del trattamento più favorevole già maturato
art. 28, comma 7, CCNL comparto universitario 2002-2005
richiamato per affermare che i benefici economici previsti sono conservati ad personam, salvo successivo riassorbimento
d.P.R. n. 761 del 1979, art. 31
fonte del diritto all'indennità perequativa rivendicata dai lavoratori
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato a sostegno dell'esigenza di evitare discriminazioni retributive e di preservare il principio di parità di trattamento
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sull'interpretazione del contratto in una richiesta di nuova valutazione del significato dell'accordo compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia fornito una ricostruzione non implausibile e coerente con il quadro complessivo della fattispecie.
- La clausola di salvaguardia contenuta in un CCNL che fa salve le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal personale in servizio impedisce, in difetto di rinuncia espressa e inequivoca, che il nuovo sistema di inquadramento elimini i trattamenti economici più favorevoli in precedenza maturati.
- Quando il nuovo assetto contrattuale o organizzativo impone un diverso inquadramento, l'accordo individuale che ne disciplini l'attuazione può essere limitato alla sola regolazione della nuova posizione professionale, senza per ciò solo estendersi alla rinuncia dei diritti economici già acquisiti.
- Gli assegni ad personam riconosciuti per conservare un trattamento economico più favorevole rispetto a quello risultante dal nuovo inquadramento hanno normalmente natura riassorbibile, salvo espressa previsione contraria; il loro scopo è evitare una reformatio in peius del trattamento acquisito.
- La critica alla sentenza di rinvio che contesti la mancata attribuzione di effetto novativo o rinunciativo all'accordo è inammissibile se, in realtà, mira solo a sostituire una diversa lettura del contenuto negoziale a quella compiuta dal giudice di merito.
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