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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09330/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito IRES relativo all'anno d'imposta 2009. La società aveva esposto in dichiarazione acconti IRES non versati perché sospesi dalla normativa emergenziale per il sisma Abruzzo; l'Ufficio, ritenendo che tali acconti non potessero essere portati in detrazione nei termini indicati dalla contribuente, aveva recuperato l'importo. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato, ritenendo che per i contribuenti del cosiddetto "cratere sismico" non fosse estensibile la disciplina prevista per altri soggetti e che non vi fosse indebito arricchimento. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina fiscale e dei provvedimenti emergenziali, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente consentito la compensazione di acconti non versati oltre il perimetro temporale dell'agevolazione; 2) violazione delle norme UE sugli aiuti di Stato, lamentando che la CTR non avesse sospeso il giudizio in attesa della decisione della Commissione europea e non avesse verificato la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o con le condizioni di compatibilità indicate dalla Commissione; 3) nullità per ultra-petizione e violazione delle norme sul controllo automatizzato della dichiarazione, deducendo che la CTR si fosse pronunciata su questioni non devolute e che il recupero potesse essere operato senza avviso di accertamento.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la soluzione della CTR sulla non estensibilità, ai contribuenti del cratere sismico, della disciplina prevista per soggetti diversi e sulla natura di mera legislazione di favore del beneficio fiscale; accoglie invece il secondo motivo, perché il giudice di merito non ha svolto le verifiche necessarie sulla compatibilità dell'aiuto con il diritto UE, in particolare in relazione al regime de minimis e alle ulteriori condizioni di compatibilità eventualmente rilevanti. Il terzo motivo è assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa è rinviata alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base della procedura di liquidazione automatizzata e del recupero delle somme dichiarate ma non versate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    citato nel motivo relativo alla liquidazione automatizzata, in coordinamento con l'art. 36-bis

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel terzo motivo in tema di asserita nullità e motivazione dell'atto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta ultrapetizione della sentenza di merito

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per escludere l'obbligo di sospensione del giudizio in pendenza della procedura europea

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    invocato dall'Ufficio in relazione alla procedura di esame degli aiuti di Stato

  • art. 11, paragrafo 1, Regolamento (CE) n. 659/1999

    richiamato nel motivo relativo alla sospensione e alla procedura UE sugli aiuti di Stato

  • art. 39, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 78/2010

    indicato come disposizione che differiva la ripresa dei versamenti per i residenti nel cratere sismico

  • art. 33, comma 28, l. n. 183/2011

    considerato dalla Corte come norma che prevedeva la ripresa della riscossione dal gennaio 2012 con abbattimento del 60% del dovuto

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 78/2009

    richiamato nella ricostruzione della sequenza normativa sulla ripresa dei versamenti

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 39/2009

    richiamato per individuare l'ambito dei residenti nel cratere sismico e la disciplina emergenziale

  • d.m. Economia e Finanze del 9 aprile 2009

    richiamato quale primo atto di sospensione dei versamenti tributari per l'area colpita dal sisma

  • OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009

    richiamata quale ordinanza che dispose la sospensione dei versamenti per i residenti nel cratere sismico

  • provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010

    richiamato quale atto che disciplinò le modalità di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione

  • provvedimento direttoriale n. 42431 del 16 marzo 2010

    richiamato per la disciplina relativa ai contribuenti fuori dal cratere sismico

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    citato come parametro per valutare la compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come possibile base del regime de minimis

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato come possibile base del regime de minimis

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    citato quale fonte di regolamenti applicativi per categorie di aiuti compatibili

  • Decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    richiamata come atto che ha ritenuto incompatibili con il mercato interno alcune misure di aiuto collegate al sisma, salva la verifica di eventuali eccezioni o compatibilità individuali

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la disciplina applicabile non può essere estesa analogicamente oltre il suo ambito soggettivo e temporale, soprattutto quando si tratti di norme di favore o eccezionali.
  • Il contribuente destinatario di una sospensione dei versamenti può beneficiare della disciplina agevolativa nei limiti espressamente previsti dalla legge e dagli atti amministrativi attuativi; l'amministrazione non può sostituire quella disciplina con quella prevista per un diverso gruppo di contribuenti.
  • Quando una misura fiscale integrata da sospensione, ripresa rateale e abbattimento del debito possa integrare un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della singola posizione con il regime de minimis e con le eventuali cause di compatibilità indicate dalla Commissione UE.
  • Se la soglia del regime de minimis è superata, l'agevolazione non può essere mantenuta per la sola parte eccedente, dovendosi verificare l'applicabilità dell'intero beneficio secondo i criteri fissati dal diritto UE e dalla decisione della Commissione.
  • Nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa tributaria originata da una misura emergenziale, la sospensione in attesa della definizione della procedura europea sugli aiuti di Stato non è automatica, ma richiede una verifica giudiziale della rilevanza concreta della decisione UE rispetto al beneficio contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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