Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22809/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio ha rideterminato il corrispettivo dichiarato in una compravendita immobiliare, chiedendo maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione della decisione di primo grado senza considerare ubicazione e stato dell'immobile; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 51 e 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 7 l. 212/2000, contestando la sufficienza motivazionale dell'avviso di rettifica e liquidazione; con il terzo ha nuovamente dedotto la violazione delle stesse norme, ma sotto il profilo della loro arbitraria applicazione, criticando la valutazione concreta delle caratteristiche dell'immobile (tipologia, ubicazione, stato di conservazione).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché diretto, in sostanza, contro la sentenza di primo grado, mentre nel giudizio di cassazione non possono essere proposte censure rivolte direttamente alla decisione di prime cure; inoltre, l'eventuale vizio motivazionale non avrebbe comunque consentito la regressione del giudizio al primo giudice fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 59 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'avviso di rettifica era assistito da motivazione sufficiente, in quanto fondato sull'indicazione del criterio astratto utilizzato, ossia il richiamo ai valori OMI e alla considerazione dello stato di fatto dell'immobile; la società, però, non aveva riportato nel ricorso i passaggi dell'atto ritenuti viziati e si era limitata a riproporre deduzioni generiche. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sotto la veste della violazione di legge introduceva in realtà contestazioni di fatto, non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sulla motivazione della sentenza tributaria deve essere indirizzata correttamente alla decisione impugnata; non è ammissibile trasformarla in una critica diretta alla sentenza di primo grado.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La regressione del giudizio al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non è, di per sé, causa di rimessione se il giudice d'appello può decidere nel merito.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La rettifica del valore immobiliare può essere operata secondo criteri astratti di riferimento, come i valori OMI e gli elementi oggettivi dell'immobile.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'avviso di rettifica e liquidazione è sufficientemente motivato se consente di comprendere il criterio astratto adottato; l'onere di provare i presupposti fattuali del criterio si sposta nella fase contenziosa.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'atto tributario deve essere tale da consentire la difesa del contribuente, ma non richiede l'esposizione analitica di tutti gli elementi probatori già in sede di emissione dell'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta; non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, anche se formulate in via indiretta, si risolvano in un attacco alla sentenza di primo grado anziché alla decisione di appello effettivamente impugnata.
  • La motivazione dell'avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro è sufficiente quando espone il criterio astratto adottato per la rettifica; la verifica della concreta fondatezza di quel criterio appartiene alla fase contenziosa e grava sull'Amministrazione.
  • Chi deduce in cassazione un vizio di motivazione dell'atto tributario deve riportare in ricorso i passaggi rilevanti dell'atto stesso, così da consentire il controllo della Corte sul lamentato difetto motivazionale.
  • Non è consentito sotto la rubrica della violazione di legge censurare la sola valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito, perché tale attività resta sottratta al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRettificaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.