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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05188/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF e IVA relative all'anno 2010, contestando al contribuente, quale procacciatore di affari, redditi non dichiarati emersi da incroci con le dichiarazioni fiscali di terzi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso per vizio di delega del funzionario firmatario; in appello la CTR aveva invece riconosciuto la validità della delega e rigettato le censure di merito. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la CTR non avrebbe dovuto decidere nel merito perché la lite era già stata definita mediante condono ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ha quindi chiesto di revocare l'avviso di accertamento in quanto la controversia si sarebbe estinta per definizione agevolata. L'Agenzia ha resistito sostenendo che il contribuente non aveva depositato tempestivamente la domanda di sospensione né l'istanza di definizione con prova del pagamento, e chiedendo il rigetto o l'inammissibilità, o in subordine l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 era stata presentata e che risultavano prodotti sia la documentazione dell'istanza sia quella dei pagamenti; inoltre, entro i termini previsti, l'Agenzia non aveva notificato diniego della definizione e non era stata proposta istanza di trattazione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo del ricorrente è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi normative di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere se l'Ufficio non notifiche il diniego nel termine previsto e non sia proposta istanza di trattazione.
  • L'estinzione del giudizio può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità quando dagli atti emergano il perfezionamento della procedura agevolata e l'inerzia delle parti nei termini fissati dalla legge.
  • Quando il processo si chiude con estinzione e non con rigetto o inammissibilità, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di disciplina eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della controversia, la questione di merito devoluta con il ricorso diventa assorbita e non richiede decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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