Cassazione Civile, Ordinanza n. 05188/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF e IVA relative all'anno 2010, contestando al contribuente, quale procacciatore di affari, redditi non dichiarati emersi da incroci con le dichiarazioni fiscali di terzi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso per vizio di delega del funzionario firmatario; in appello la CTR aveva invece riconosciuto la validità della delega e rigettato le censure di merito. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la CTR non avrebbe dovuto decidere nel merito perché la lite era già stata definita mediante condono ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ha quindi chiesto di revocare l'avviso di accertamento in quanto la controversia si sarebbe estinta per definizione agevolata. L'Agenzia ha resistito sostenendo che il contribuente non aveva depositato tempestivamente la domanda di sospensione né l'istanza di definizione con prova del pagamento, e chiedendo il rigetto o l'inammissibilità, o in subordine l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che la domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 era stata presentata e che risultavano prodotti sia la documentazione dell'istanza sia quella dei pagamenti; inoltre, entro i termini previsti, l'Agenzia non aveva notificato diniego della definizione e non era stata proposta istanza di trattazione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il motivo del ricorrente è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi normative di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente in cassazione.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata della controversia tributaria, con pagamento anche rateale, produce estinzione del giudizio quando la procedura si perfeziona e non interviene diniego nei termini.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
fissa il termine entro cui l'Amministrazione può notificare il diniego della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
prevede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e regola la disciplina delle spese nel caso di definizione agevolata.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato quale base processuale dell'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il processo si estingue, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere se l'Ufficio non notifiche il diniego nel termine previsto e non sia proposta istanza di trattazione.
- L'estinzione del giudizio può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice di legittimità quando dagli atti emergano il perfezionamento della procedura agevolata e l'inerzia delle parti nei termini fissati dalla legge.
- Quando il processo si chiude con estinzione e non con rigetto o inammissibilità, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di disciplina eccezionale e di stretta interpretazione.
- In presenza di sopravvenuta definizione agevolata della controversia, la questione di merito devoluta con il ricorso diventa assorbita e non richiede decisione.
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