Cassazione Civile, Ordinanza n. 30446/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso di maggiore IRPEF e addizionali versate negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, presentata il 27/12/2010 da un contribuente che invocava il beneficio previsto dall’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello ritenendo applicabile il termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma decorrente dall’1/1/2007 e poi prorogato al 31/12/2008 in forza del DPCM 25/07/2008, con conseguente tempestività dell’istanza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, del d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008 e del DPCM 25/07/2008, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso decorreva comunque dall’1/1/2007, data di entrata in vigore della legge che introduceva il beneficio, e non dai termini di regolarizzazione o da proroghe dello stato di emergenza; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 18, 19 e 27 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, in difetto di tempestiva istanza, non vi fosse un silenzio-rifiuto impugnabile e il ricorso introduttivo dovesse essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendo corretto il principio per cui, trattandosi di somme originariamente dovute e divenute rimborsabili solo per effetto di jus superveniens, si applica il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dall’1/1/2007. Ha escluso che potessero rilevare i termini di regolarizzazione dei versamenti omessi o la proroga dello stato di emergenza disposta dal DPCM 25/07/2008. Di conseguenza l’istanza del 27/12/2010 è stata ritenuta tardiva. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
È stato ritenuto il termine decadenziale applicabile alla domanda di rimborso quando il diritto alla restituzione nasce successivamente al pagamento; il termine è biennale e decorre dal presupposto della restituzione.
È applicabile solo quando il versamento non era dovuto fin dall’origine; non disciplina il caso in cui il credito restitutorio sorga per effetto di normativa sopravvenuta.
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
Costituisce lo jus superveniens che rende rimborsabili imposte prima dovute.
art. 36-bis d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008
Ha prorogato i termini di regolarizzazione dei versamenti omessi, ma tale proroga è stata ritenuta irrilevante ai fini del termine per l’istanza di rimborso.
D.P.C.M. 25/07/2008
È stato ritenuto non pertinente perché concerneva la proroga dello stato di emergenza e non incideva sul termine di decadenza per chiedere il rimborso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 18, 19 e 27 d.lgs. n. 546/1992
Erano invocati dall’Agenzia a sostegno dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una valida istanza tempestiva, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte dirette, quando il diritto alla restituzione nasce solo per effetto di una disciplina sopravvenuta, trova applicazione il termine decadenziale residuale di due anni previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e non il termine di quarantotto mesi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Il dies a quo del termine biennale per l’istanza di rimborso coincide con la data di entrata in vigore della norma che rende il pagamento rimborsabile, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
- I termini previsti per la regolarizzazione di versamenti omessi non si confondono con il termine per proporre la domanda di rimborso, perché attengono a situazioni giuridiche diverse e autonome.
- Proroghe concernenti lo stato di emergenza o altri profili estranei alla disciplina del rimborso non incidono sul termine di decadenza per la presentazione dell’istanza restitutoria.
- Quando il quadro fattuale è già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso introduttivo.
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