Sentenza del 12/04/2017 n. 9470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G. M. aveva impugnato la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per addizionali comunale e regionale IRPEF, IRAP e IVA dovute per il 2002, oltre a sanzioni e interessi. La C.T.R. del Veneto, con sentenza depositata il 15 febbraio 2010, aveva accolto il ricorso ritenendo annullabile la cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. L’Agenzia delle entrate e, con il quarto motivo incidentale, Equitalia Polis hanno contestato tale conclusione: la cartella riguardava ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 e, trattandosi di atto vincolato, l’omissione non ne comportava né nullità né annullabilità. Gli ulteriori motivi riguardavano la medesima statuizione, anche sotto i profili dell’ultrapetizione e di altre violazioni di legge.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il quarto del ricorso incidentale. Ha ritenuto che per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, pur in violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della L. n. 212/2000, non determini nullità, perché la nullità è prevista dalla disciplina speciale solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; né determina annullabilità, poiché la cartella è un provvedimento vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidarsi delle soluzioni interpretative dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita - come nel caso di specie - a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità [...] nè da annullabilità.
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento si applicava anche alla cartella in esame, ma la sua violazione, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non comporta di per sé nullità o annullabilità dell’atto.
Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter cit. ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 escludendola anzi, espressamente, per quelle relative ai ruoli consegnati anteriormente a tale data
La nullità per omissione dell’indicazione del responsabile del procedimento è prevista soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; la sanzione non si estende ai ruoli consegnati prima di tale data.
Art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241
non è affetta [...] da annullabilità (perchè, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 priva di sanzione e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Un vizio procedimentale o formale non rende annullabile un atto vincolato quando, per la natura del provvedimento, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso e l’omissione non incide sul diritto di difesa. La Corte applica questo principio alla cartella esattoriale.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella impugnata era stata emessa ai sensi di questa disposizione per la riscossione di imposte risultanti dalla liquidazione; nel decidere la questione, la Corte considera la cartella un provvedimento vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Art. 384 del codice di procedura civile
Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Dopo aver cassato la sentenza impugnata, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per le cartelle esattoriali relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, la disciplina speciale richiamata prevede la nullità in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento; per i ruoli consegnati prima di tale data, quella specifica nullità non si applica.
- Per le cartelle anteriori al 1° giugno 2008, la sola omissione del responsabile del procedimento non comporta annullabilità quando la cartella ha natura vincolata, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso e il vizio non ha inciso sul diritto di difesa.
- La presenza di un vizio formale o procedimentale va valutata considerando sia la disciplina temporale applicabile sia la sua concreta incidenza sui diritti del destinatario: non ogni violazione formale comporta automaticamente l’invalidità dell’atto.
- Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente il merito e rigettare il ricorso introduttivo.
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