Cassazione Civile, Ordinanza n. 00466/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2001, i ricavi dichiarati da un contribuente, con recupero a tassazione ai fini Irpeg, Irap, Iva, addizionali e Inps, sulla base del risultato dell'applicazione di parametri statistico-matematici previsti dalla legge. Il giudice di merito aveva annullato l'atto ritenendo che il mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato non bastasse a fondare una presunzione grave, precisa e concordante e che l'Ufficio non avesse svolto ulteriori verifiche sulla concreta realtà del contribuente. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere il giudice considerato che il contribuente non aveva partecipato al contraddittorio, circostanza che, secondo l'Ufficio, legittimava l'accertamento induttivo; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento induttivo, delle presunzioni e dell'onere della prova, sostenendo che il giudice tributario aveva erroneamente negato valore probatorio ai parametri e aveva indebitamente addossato all'Ufficio la prova del maggior reddito senza considerare la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio e la possibilità di procedere sulla base degli standard anche in assenza di risposta all'invito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio discende dal rilievo che il giudice di merito non aveva correttamente applicato i principi in materia di accertamento standardizzato: in particolare, pur avendo dato atto della mancata presentazione del contribuente al contraddittorio, non aveva compiuto un adeguato accertamento in fatto sulla rituale attivazione del contraddittorio e aveva escluso in modo apodittico la capacità presuntiva dei parametri, senza considerare che la mancata partecipazione del contribuente può rilevare nella formazione del quadro probatorio e che l'efficacia degli standard dipende proprio dal contraddittorio endoprocedimentale e dalla valutazione della concreta applicabilità al caso specifico.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non per eccezioni pregiudiziali di rito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare l'omessa pronuncia e altri vizi processuali della sentenza.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato dall'Agenzia come base dell'accertamento induttivo, ma la Corte osserva che il richiamo era improprio rispetto alla fattispecie degli standard/parametri.
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base di dati e notizie comunque raccolti, ma nel caso concreto la Corte precisa che la controversia va inquadrata nel procedimento standardizzato fondato su parametri e contraddittorio.
È richiamato come norma sugli inviti e sull'acquisizione di elementi in sede di controllo, la cui mancata risposta può rilevare nel quadro probatorio.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È evocato insieme alle norme sull'accertamento induttivo e sugli standard in materia IVA.
È richiamato nel contesto dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
È richiamato tra le norme sugli inviti e sui poteri istruttori in materia IVA.
Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento standardizzato, ma la loro gravità, precisione e concordanza dipendono anche dal contraddittorio e dalla concreta applicazione degli standard al caso singolo.
La Corte esclude che il giudice abbia correttamente applicato il riparto dell'onere della prova, poiché non basta negare valore agli standard senza considerare il quadro presuntivo complessivo e la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio.
È richiamato come norma sulla valutazione delle prove nel dedurre un vizio di falsa applicazione dei criteri di giudizio.
direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la giurisprudenza unionale per affermare che gli studi di settore/standard possono essere compatibili con il diritto UE se il contribuente può contestarne le risultanze con tutte le prove contrarie disponibili e il giudice verifica il rispetto del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento standardizzato fondato su parametri o studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è il momento centrale che consente di adattare lo standard alla concreta realtà economica del contribuente.
- Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato non è, di per sé solo, sufficiente a fondare automaticamente la pretesa fiscale; esso acquista rilievo presuntivo nel contesto del contraddittorio e della verifica della concreta applicabilità degli standard al caso singolo.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non impedisce l'accertamento e può essere valorizzata dal giudice come elemento del quadro probatorio, ma l'Ufficio deve dare conto dell'rituale invito e della mancata collaborazione del contribuente.
- Il giudice tributario non può limitarsi a una valutazione astratta o apodittica dell'inaffidabilità dei parametri: deve verificare in concreto se gli standard siano applicabili al contribuente e valutare le eventuali prove contrarie offerte.
- In tema di omessa pronuncia, il vizio processuale riguarda il mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito.
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