Cassazione Civile, Ordinanza n. 13297/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale: un’auto di proprietà della ricorrente, in sosta, veniva urtata in retromarcia da un altro veicolo assicurato presso diversa compagnia. La danneggiata chiedeva alla propria impresa assicuratrice, che aveva gestito la pratica nell’ambito dell’indennizzo diretto, di ottenere copia della denuncia-querela presentata dall’altro conducente/proprietario; la compagnia negava il rilascio, affermando di non essere in possesso di quel documento e, comunque, di avere già comunicato alla cliente quanto conosciuto. In primo grado il giudice di pace ordinava alla compagnia di attivarsi per trasmettere la denuncia-querela; in appello il tribunale riformava integralmente e respingeva la domanda. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina sull’accesso agli atti assicurativi e sull’indennizzo diretto, sostenendo un diritto più ampio di accesso al fascicolo di sinistro e agli atti istruttori; 2) violazione delle norme civilistiche e contrattuali invocate, assumendo che nell’indennizzo diretto la compagnia del danneggiato, quale sostituto ex lege dell’assicuratore del responsabile, avrebbe dovuto procurarsi la denuncia del responsabile e non gravare la danneggiata di una prova negativa; 3) ulteriore violazione di varie norme civili, sempre per affermare un obbligo della compagnia di garantire l’accesso ai documenti richiesti. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e, per il secondo, anche infondato, perché le censure non colpivano la ratio decisiva della sentenza di appello: il divieto di accesso agli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti, applicato dal tribunale alla denuncia-querela. Inoltre, le doglianze si fondavano in larga parte sulla disciplina dell’indennizzo diretto e sulla Convenzione CARD, ma la sentenza impugnata aveva deciso sulla base della disciplina generale dell’art. 146 cod. ass., senza che risultasse una specifica impugnazione di tale qualificazione nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non aggredivano la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile per la medesima ragione e in parte infondato, escludendo che dalla Convenzione CARD o dalla disciplina dell’indennizzo diretto derivi un obbligo, in capo alla compagnia gestionaria, di procurare e trasmettere alla danneggiata la denuncia-querela dell’altro soggetto coinvolto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La norma regolamentare è richiamata come disciplina del diritto di accesso agli atti del fascicolo di sinistro; la Corte la legge in coordinamento con l’art. 146 cod. ass., evidenziando che l’accesso riguarda il fascicolo ma resta soggetto ai limiti previsti per atti che rivelano indizi o prove di frode.
È indicato come previsione generale di trasparenza e correttezza delle imprese assicuratrici verso la clientela.
"le imprese di assicurazione... sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano"; "L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti"
La Corte afferma che il diritto di accesso agli atti del procedimento assicurativo è riconosciuto, ma incontra un limite espresso e invalicabile per gli atti relativi ad accertamenti che facciano emergere indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
"Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia"
La Corte usa la norma per mostrare che la disciplina dell’accesso agli atti conserva il limite legato alla presentazione di querela o denuncia, nella logica di tutela degli accertamenti antifrode.
È richiamato solo per inquadrare il regime dell’indennizzo diretto, distinto dalla disciplina generale dell’accesso agli atti.
È evocato dalla ricorrente per sostenere la gestione del sinistro da parte dell’impresa del danneggiato, ma la Corte osserva che la sentenza di merito non ha deciso su tale base.
"l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno"
La Corte riconosce che, nel risarcimento diretto, la compagnia deve fornire ampia assistenza informativa e tecnica, ma solo entro il perimetro della procedura speciale di indennizzo diretto e non come fonte di un autonomo obbligo generalizzato di procurare documenti non disponibili o non ritenuti utili.
Viene menzionato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti come violazione di legge.
È richiamato nel ragionamento della Corte per evidenziare che non risultava riproposta in appello una diversa qualificazione della fattispecie o ulteriori eccezioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
È richiamato dalla ricorrente ma non è ritenuto decisivo dalla Corte, che esclude un obbligo della compagnia di attivarsi oltre il perimetro normativo applicabile.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo valorizza come base di un obbligo di recupero documentale.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa un inadempimento della compagnia nei termini prospettati.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava un dovere di procurare la denuncia-querela richiesta.
Richiamato dalla ricorrente in modo generico; non assume rilievo decisivo nella motivazione.
Richiamato dalla ricorrente; non è applicato dalla Corte alla fattispecie.
artt. 1256, 1322, 1453, 1461, 1463, 1465, 1467, 2056 c.c.
Sono solo evocati nel terzo motivo con richiamo eterogeneo e non selettivo; la Corte ne rileva l’inconcludenza rispetto alla ratio della decisione impugnata.
È citato nel terzo motivo, ma non incide sulla decisione, che resta ancorata alla disciplina dell’accesso agli atti assicurativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende intangibile la decisione sul punto e determina l’inammissibilità o l’inutile difetto di decisività delle altre censure.
- Il diritto di accesso agli atti del sinistro assicurativo, pur ampio, non è assoluto: incontra il limite espresso degli atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
- La disciplina dell’indennizzo diretto e gli obblighi di assistenza della compagnia gestionaria non possono essere automaticamente estesi al di fuori del loro specifico ambito applicativo per fondare un generale obbligo di procurare documenti non nella disponibilità dell’impresa o comunque sottratti all’accesso per ragioni normative.
- Non può essere imposto al danneggiato di ottenere tramite la compagnia documenti coperti da limiti legali all’accesso, né può trasformarsi il diritto di accesso in un obbligo generalizzato di investigazione a carico dell’assicuratore.
- In presenza di una motivazione di merito che valorizza il divieto di accesso per atti connessi ad accertamenti antifrode, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ragione decisiva; la critica basata su norme diverse o su un diverso inquadramento della procedura è non decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13210/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →