Cassazione Civile, Ordinanza n. 00041/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione all'esecuzione proposta contro un decreto di liquidazione dei compensi di un consulente tecnico d'ufficio emesso nel 2005 nell'ambito di un procedimento giudiziale indicato solo come cautelare. L'opposizione era stata respinta dal Giudice di pace e il rigetto era stato confermato dal Tribunale di Palermo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2953 c.c., sostenendo che il decreto, immediatamente esecutivo e non tempestivamente opposto, si sarebbe consolidato nel 2006 e che, alla data di spedizione in forma esecutiva del 27/11/2018, era ormai decorso il termine ordinario di prescrizione. Con il secondo motivo hanno censurato la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo affetto da marcata carenza di specificità, perché non chiariva il procedimento in cui si era formato il titolo esecutivo né l'esito finale del giudizio e dell'eventuale merito, rendendo impossibile verificare la dedotta prescrizione. Ha inoltre richiamato il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile ai ricorsi notificati dopo il 1/1/2023, che impone una chiara esposizione dei fatti di causa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa al raddoppio del contributo unificato, perché la relativa debenza appartiene alla giurisdizione tributaria, e per il resto è stato qualificato come mero dissenso sulla regolazione delle spese, quindi come non motivo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione impugnata.
richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione.
richiamato dai ricorrenti quale termine di prescrizione ordinaria applicabile al credito azionato.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla stabilizzazione del titolo e alla prescrizione del credito azionato.
richiamato dai ricorrenti per contestare la condanna alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per contestare il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha rilevato che la questione della debenza appartiene alla giurisdizione tributaria.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
"la chiara esposizione dei fatti della causa essenziale alla illustrazione dei motivi di ricorso"
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti rilevanti, inclusi quelli processuali, a pena di inammissibilità.
art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022
ha modificato l'art. 366 c.p.c.; la nuova formulazione è stata ritenuta applicabile al ricorso notificato dopo il 1/1/2023.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio di legge non può prescindere da una esposizione chiara e specifica dei fatti processuali e del contesto in cui si è formato il titolo impugnato, quando tali elementi sono necessari a verificare la censura.
- La nuova formulazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. richiede una esposizione dei fatti di causa più rigorosa rispetto al passato; la carenza di specificità può condurre all'inammissibilità del motivo.
- La censura sulla debenza del raddoppio del contributo unificato non è ammissibilmente proposta come motivo di ricorso per cassazione se la relativa questione appartiene alla giurisdizione tributaria.
- Le doglianze che mirano soltanto a ottenere una diversa regolazione delle spese processuali, senza un effettivo errore di diritto, non integrano un motivo di ricorso utile in cassazione.
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