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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16966/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per il pagamento di contributi previdenziali riferiti alla posizione di un giornalista il cui rapporto era cessato il 16 ottobre 2006. La società editrice oppose il decreto, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma del primo grado, rigettò l'opposizione: ritenne interrotta la prescrizione quinquennale per effetto di una raccomandata del 10 dicembre 2010, qualificata come messa in mora idonea, e accertò nel merito la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista sulla base delle prove testimoniali e del suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. In cassazione la società dedusse due motivi: (1) violazione degli artt. 1219, 2943 e 2948 c.c. e dell'art. 3 l. n. 335/1995, sostenendo che la raccomandata non poteva valere come atto interruttivo perché priva dell'indicazione dell'importo intimato; (2) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato elementi indicativi dell'autonomia del rapporto giornalistico e avesse quindi erroneamente qualificato il rapporto come subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è necessario che l'atto di messa in mora indichi l'esatto importo del debito, essendo sufficiente che sia rivolto al debitore, individui con chiarezza la pretesa e contenga un'intimazione inequivoca ad adempiere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che non era stata dedotta una vera violazione dell'art. 115 c.p.c. per utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma solo una contestazione della maggiore attendibilità attribuita ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre, apprezzamento consentito al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    La messa in mora è idonea a interrompere la prescrizione quando sia indirizzata al debitore, indichi con chiarezza la pretesa e contenga un'intimazione inequivoca ad adempiere, senza necessità di formule sacramentali o dell'indicazione dell'esatto importo.

  • art. 2943 c.c.

    L'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione anche se non contiene la quantificazione del credito, purché risponda ai requisiti sostanziali di intimazione e specificazione della pretesa.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei contributi è soggetta a interruzione mediante atto di messa in mora valido secondo i requisiti sostanziali individuati dalla Corte.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    La disciplina della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è richiamata per valutare l'efficacia interruttiva della raccomandata inviata dall'ente.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dall'accertamento in fatto dello stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, accertamento non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È deducibile in cassazione solo la violazione della regola che vieta di porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è invece censurabile la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rientrano nei poteri del giudice di merito.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    È menzionato per il termine riservato al deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la messa in mora non richiede l'indicazione dell'esatto importo del credito, purché l'atto sia rivolto al debitore, identifichi con chiarezza la pretesa e contenga un'intimazione inequivoca ad adempiere.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, se la censura mira soltanto a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. o dei poteri di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di regola probatoria o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle risultanze istruttorie.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato è questione di fatto quando dipende dalla ricostruzione dell'effettivo inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale; tale accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole legali di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiTrasferimento d'aziendaProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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