Cassazione Civile, Ordinanza n. 24854/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il compenso relativo a un incarico di consulenza svolto per una cooperativa, concernente l'esame e lo studio di questioni giuridiche e delle possibili soluzioni utili a mantenere le condizioni di aggiudicazione di appalti già affidati, in vista di verifiche successive delle stazioni appaltanti. La cooperativa propose opposizione deducendo l'inesistenza dell'incarico e il mancato utilizzo dei pareri resi. Il Tribunale riconobbe l'esistenza dell'incarico ma ridusse notevolmente il compenso; in appello il professionista ottenne solo il riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: 1) eccepì l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.lgs. n. 116/2017 e la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sostenendo che la disciplina transitoria della magistratura onoraria non legittimasse la partecipazione del giudice onorario al collegio; 2) dedusse motivazione apparente o perplessa perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto il valore della prestazione non determinabile; 3) denunciò violazione delle norme tariffarie e dei criteri di determinazione del valore della controversia, sostenendo che il compenso andasse parametrato ai singoli contratti di appalto esaminati; 4) lamentò violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che i pareri fossero riferiti a singole posizioni, anche alla luce della prova testimoniale; 5) dedusse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sull'interpretazione del contratto/atto, sostenendo che la sentenza non fosse coerente con le prove e con una corretta interpretazione letterale e sistematica degli incarichi e della documentazione consegnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura di incostituzionalità richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha già affrontato la questione relativa alla disciplina transitoria della magistratura onoraria e ha ritenuto legittima, nel periodo intermedio, la composizione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sul vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata era logicamente intellegibile. I motivi relativi alla determinazione del compenso sono stati respinti perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti: la Corte territoriale aveva accertato che si trattava di un unico atto consultivo, non di più prestazioni distinte riferite ai singoli appalti, e perciò aveva ritenuto il valore della prestazione indeterminabile, liquidando il compenso secondo i criteri residuali di importanza, difficoltà e interesse della pratica. Le doglianze sulla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei canoni ermeneutici sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate, perché rivolte a contestare il giudizio di merito e la valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della partecipazione del giudice onorario; la Corte ne esclude la rilevanza nella prospettazione difensiva alla luce della pronuncia della Corte costituzionale
richiamato in relazione al dedotto vizio di costituzione del giudice
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza e il vizio di costituzione del giudice
richiamato per la censura di motivazione apparente o perplessa
art. 5 nn. 1 e 2, cap. III, d.m. n. 127/2004
invocato per la liquidazione degli onorari in base al valore delle singole prestazioni
art. 10, co. 1; art. 12, co. 1; art. 14, co. 1
richiamati ai fini della determinazione del valore della domanda o della causa
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte o ignora quelle dedotte; non basta contestare il risultato della valutazione probatoria
richiamato per distinguere la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, dalla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c.
non è sufficiente invocarli in astratto; il ricorrente deve specificare quali canoni siano stati concretamente violati e in quale punto la motivazione si sia discostata da essi
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 3, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità
art. 25, comma 1, Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità
art. 76 Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità
art. 101, commi 1 e 2, Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità
art. 106, comma 2, Cost.
richiamato in relazione alla disciplina della magistratura onoraria e al suo riordino
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità
art. 7 Cost.
non citato nel testo fornito
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito: quando il giudice di appello ha accertato in fatto la natura unitaria della prestazione professionale, non può essere chiesto alla Cassazione di sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione delle attività svolte.
- Il vizio di motivazione apparente o perplessa è configurabile solo se la carenza o contraddittorietà emerge dal testo della sentenza; non è sufficiente richiamare elementi estrinseci o proporre una lettura alternativa delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce quelle ritualmente dedotte; non può essere invocata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei canoni ermeneutici non può essere denunciata in modo generico: il ricorrente deve indicare specificamente quali criteri interpretativi siano stati violati e in quale passaggio la decisione se ne sia discostata.
- Quando una prestazione professionale sia stata resa come unico atto consultivo, senza una distinta attività riferibile a ciascuna singola pratica, la liquidazione del compenso può avvenire secondo criteri residuali fondati su difficoltà, importanza e interesse effettivo della controversia, anziché sul valore di ciascun affare esaminato.
- La composizione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di magistrati onorari, nel periodo transitorio disciplinato dalla normativa di riordino, non determina di per sé nullità della sentenza se la disciplina è stata già scrutinata dalla Corte costituzionale nel senso della sua legittimità temporanea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →