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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10388/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La lite origina da un sinistro stradale avvenuto il 12 settembre 2008 a Brolo, nel quale la parte attrice sosteneva di essere stata investita da un'autovettura condotta dalla convenuta e assicurata presso una compagnia poi rimasta intimata. In primo grado il Giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria dell'investito e rigettava la domanda riconvenzionale della conducente. Il Tribunale, in appello, confermava la decisione e condannava l'appellante anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: contestava la valutazione delle prove testimoniali, deduceva che i precedenti difensori avessero gestito male la difesa, lamentava l'omessa valorizzazione del rifiuto della controparte di sottoporsi all'interrogatorio formale, la mancata considerazione di perizia, fotografie e documentazione tecnica, l'omessa valutazione dei danni morali e fisici da lei asseritamente subiti, la mancata ammissione di testi e di CTU, oltre a censurare la regolazione delle spese e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato che la sentenza impugnata, prodotta in copia/duplicato informatico, era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della data e del numero di pubblicazione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; ha inoltre osservato che mancava anche la data di deliberazione, sicché non era verificabile la tempestività dell'impugnazione. In ogni caso, ha giudicato tutti i motivi inammissibili perché generici, assertivi e diretti a ottenere un riesame del fatto e delle prove, senza rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato come base della condanna in appello per responsabilità aggravata, oggetto di censura nel ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, completa dell'attestazione di pubblicazione, della data e del numero di pubblicazione, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012

    le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico possono valere come copie conformi, ma non sostituiscono l'attestazione di pubblicazione della cancelleria

  • art. 52, comma 1, lett. a), d.l. 90/2014

    richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina sulla equivalenza delle copie informatiche

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il controllo della tempestività dell'impugnazione nel termine breve

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    l'onere di specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento è requisito di ammissibilità del ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda può essere assolto secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso come norma sull'onere della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro del giusto processo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di presunzioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove

  • art. 232 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all'interrogatorio formale e alle conseguenze della mancata risposta

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla mancata presentazione all'interrogatorio formale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per la compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'integrazione sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della sentenza impugnata in copia autentica o duplicato informatico non basta se il documento è privo dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della relativa data e del numero identificativo: in tal caso il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c.
  • La Corte di cassazione deve poter verificare direttamente l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato e la tempestività dell'impugnazione; non è sufficiente la sola attestazione di conformità all'originale del fascicolo telematico.
  • L'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone al ricorrente di indicare puntualmente atti, documenti e loro localizzazione processuale; la censura generica che mira a un nuovo esame del fatto e della prova è inammissibile.
  • Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto, la valutazione delle testimonianze, delle perizie e della documentazione non sono ammissibili in cassazione se non si traducono in una reale violazione di legge o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La mancata contestazione specifica, nei precedenti gradi di merito e nei motivi di ricorso, del contenuto e della collocazione degli atti rilevanti impedisce di scrutinare le censure in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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