Cassazione Civile, Ordinanza n. 10388/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite origina da un sinistro stradale avvenuto il 12 settembre 2008 a Brolo, nel quale la parte attrice sosteneva di essere stata investita da un'autovettura condotta dalla convenuta e assicurata presso una compagnia poi rimasta intimata. In primo grado il Giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria dell'investito e rigettava la domanda riconvenzionale della conducente. Il Tribunale, in appello, confermava la decisione e condannava l'appellante anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: contestava la valutazione delle prove testimoniali, deduceva che i precedenti difensori avessero gestito male la difesa, lamentava l'omessa valorizzazione del rifiuto della controparte di sottoporsi all'interrogatorio formale, la mancata considerazione di perizia, fotografie e documentazione tecnica, l'omessa valutazione dei danni morali e fisici da lei asseritamente subiti, la mancata ammissione di testi e di CTU, oltre a censurare la regolazione delle spese e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato che la sentenza impugnata, prodotta in copia/duplicato informatico, era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della data e del numero di pubblicazione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; ha inoltre osservato che mancava anche la data di deliberazione, sicché non era verificabile la tempestività dell'impugnazione. In ogni caso, ha giudicato tutti i motivi inammissibili perché generici, assertivi e diretti a ottenere un riesame del fatto e delle prove, senza rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna in appello per responsabilità aggravata, oggetto di censura nel ricorso
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, completa dell'attestazione di pubblicazione, della data e del numero di pubblicazione, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012
le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico possono valere come copie conformi, ma non sostituiscono l'attestazione di pubblicazione della cancelleria
art. 52, comma 1, lett. a), d.l. 90/2014
richiamato quale norma che ha introdotto la disciplina sulla equivalenza delle copie informatiche
richiamato per il controllo della tempestività dell'impugnazione nel termine breve
l'onere di specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento è requisito di ammissibilità del ricorso
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda può essere assolto secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione
richiamato dai motivi di ricorso come norma sull'onere della prova
richiamato dai motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi come parametro del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi come parametro del giusto processo
richiamato nei motivi in tema di presunzioni
richiamato nei motivi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove
richiamato nel motivo relativo all'interrogatorio formale e alle conseguenze della mancata risposta
richiamato nel motivo sulla mancata presentazione all'interrogatorio formale
richiamato nel motivo sulla condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato in via subordinata per la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo
norma richiamata quale fonte dell'integrazione sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione della sentenza impugnata in copia autentica o duplicato informatico non basta se il documento è privo dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della relativa data e del numero identificativo: in tal caso il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c.
- La Corte di cassazione deve poter verificare direttamente l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato e la tempestività dell'impugnazione; non è sufficiente la sola attestazione di conformità all'originale del fascicolo telematico.
- L'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone al ricorrente di indicare puntualmente atti, documenti e loro localizzazione processuale; la censura generica che mira a un nuovo esame del fatto e della prova è inammissibile.
- Le doglianze che investono la ricostruzione del fatto, la valutazione delle testimonianze, delle perizie e della documentazione non sono ammissibili in cassazione se non si traducono in una reale violazione di legge o in un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La mancata contestazione specifica, nei precedenti gradi di merito e nei motivi di ricorso, del contenuto e della collocazione degli atti rilevanti impedisce di scrutinare le censure in sede di legittimità.
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