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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31609/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego del rimborso delle spese legali sostenute da un soggetto che aveva svolto l'incarico di responsabile dell'area tecnica di un comune, incarico conferito dalla giunta comunale per un determinato periodo, a seguito di un procedimento penale avviato per fatti collegati alle funzioni esercitate. La corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo mancante il presupposto della previa comunicazione all'ente e del preventivo gradimento del difensore, osservando inoltre che non era applicabile la legge n. 241 del 1990. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e disparità di trattamento con riferimento all'art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato, e all'art. 28 del CCNL enti locali, con richiamo agli artt. 3 e 51 Cost., assumendo che il requisito del comune gradimento sarebbe irragionevole e discriminatorio; 2) violazione dell'art. 28 CCNL enti locali, sostenendosi che sarebbe sufficiente la comunicazione all'ente e che non sarebbe necessaria la preventiva condivisione del difensore; 3) violazione degli artt. 20 e 2 della legge n. 241 del 1990, invocando il silenzio-assenso e sostenendo che, essendo l'avviso di conclusione delle indagini intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non si dovessero applicare le regole del rapporto di dipendenza ma quelle del procedimento amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la censura sulla disparità di trattamento non considerava la diversità delle situazioni poste a confronto. Ha dichiarato infondato il secondo motivo aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, per il rimborso delle spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione non è tenuta al rimborso se il lavoratore ha scelto unilateralmente l'avvocato, anche se ne abbia poi dato comunicazione, e nella specie mancavano sia la previa comunicazione sia il gradimento dell'ente. Ha reputato infondato anche il terzo motivo, evidenziando la contraddittorietà della tesi dei ricorrenti: da un lato essi invocavano una disciplina prevista per i dipendenti in ragione del rapporto di servizio, dall'altro sostenevano che il rapporto di dipendenza fosse cessato per ottenere l'applicazione della legge sul procedimento amministrativo; in ogni caso, la disciplina applicabile era quella correttamente individuata dalla corte territoriale. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di attività difensiva del comune; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000

    come modificato dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 6/08/2015

    La norma viene richiamata come disciplina del rimborso delle spese legali dei dipendenti degli enti locali; la Corte non accoglie la tesi di illegittimità per disparità di trattamento e ritiene corretta l'applicazione del requisito della previa comunicazione e del gradimento del difensore nei casi disciplinati dal rapporto di servizio.

  • art. 28 CCNL Enti locali del 14/09/2000

    È interpretato nel senso che, per ottenere il rimborso delle spese legali, il dipendente deve rispettare gli oneri di previa comunicazione all'ente e di preventivo gradimento del difensore; la scelta unilaterale dell'avvocato esclude il rimborso.

  • art. 20 legge n. 241 del 1990

    La Corte esclude la sua applicabilità al caso, poiché la pretesa di rimborso è disciplinata dalle norme relative al rapporto di lavoro con l'ente e non dalle regole sul silenzio-assenso nel procedimento amministrativo.

  • art. 2 legge n. 241 del 1990

    Parimenti ritenuto non applicabile, perché la disciplina invocata presuppone un diverso quadro normativo rispetto a quello che governa il rimborso delle spese legali dei dipendenti dell'ente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo per sostenere la censura di disparità di trattamento, ma la Corte rileva che il confronto tra situazioni diverse non è idoneo a fondare la questione prospettata.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa disparità di trattamento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per articolare i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un ente locale per fatti commessi nell'espletamento del servizio, il diritto al rimborso presuppone il rispetto degli oneri procedurali previsti dalla disciplina applicabile, tra cui la previa comunicazione all'ente e il preventivo gradimento del difensore, ove richiesti.
  • La scelta unilaterale del difensore da parte del dipendente, anche se successivamente comunicata all'amministrazione, non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale quando la disciplina collettiva o normativa subordini il beneficio al consenso preventivo dell'ente.
  • La deduzione di una disparità di trattamento è infondata se non si confrontano situazioni effettivamente omogenee; il sindacato di legittimità costituzionale non può essere costruito su un tertium comparationis privo di identità sostanziale rispetto alla situazione disciplinata dalla norma.
  • Una disciplina speciale che regola il rimborso delle spese legali del dipendente per fatti inerenti al servizio prevale sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, non essendo invocabile il silenzio-assenso per aggirare i presupposti sostanziali del beneficio.
  • È contraddittoria la tesi che, per ottenere un beneficio previsto in ragione della qualità di dipendente, neghi al contempo la perdurante rilevanza del rapporto di lavoro al solo fine di applicare una disciplina diversa e più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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