Cassazione Civile, Ordinanza n. 33202/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento ad essa sottese, relative a imposte dell’annualità 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il suo ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla notifica a mezzo posta, sostenendo che la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse stata ritenuta valida sulla base della sola ricevuta di presa in carico del piego; con il secondo ha denunciato violazione delle norme tributarie e costituzionali, lamentando che la CTR avesse escluso la necessità della previa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; con il terzo, formulato in via subordinata, ha censurato ulteriori profili connessi all’iscrizione. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso inoltre che una delle cartelle sottese all’ipoteca rientrava nello stralcio previsto dal d.l. 119/2018, con conseguente venir meno della pretesa per quella specifica cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il solo secondo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, l’amministrazione deve comunicare al contribuente l’intenzione di procedere, consentendogli di presentare osservazioni o pagare entro un termine congruo. Ha ritenuto assorbiti il primo e il terzo motivo. Ha quindi cassato parzialmente la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente all’iscrizione ipotecaria. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una delle cartelle esattoriali, perché rientrante nello stralcio ex lege dei debiti fino a euro 1.000 affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. Le spese di merito sono state compensate integralmente; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell’agente della riscossione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio sulla regolare notificazione dell’atto
richiamato dal ricorrente come disciplina della notificazione a mezzo posta
richiamato dal ricorrente come disciplina della notificazione a mezzo posta
invocato dal ricorrente a sostegno della necessità del previo contraddittorio/comunicazione
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
ritenuto non pertinente alle iscrizioni ipotecarie, perché riguarda l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla cartella
art. 77, comma 1, d.P.R. 602/1973
norma sulla iscrizione ipotecaria; la Corte ribadisce che prima dell’iscrizione occorre la comunicazione preventiva al contribuente
secondo le Sezioni Unite, l’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata ma misura alternativa; richiede contraddittorio endoprocedimentale preventivo
art. 24 Cost.
richiamato per valorizzare il diritto di difesa e il contraddittorio procedimentale
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 111 Cost.
richiamato insieme all’art. 24 Cost. per esigenze di economia processuale e ragione più liquida
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamati come fondamento del diritto alla partecipazione al procedimento
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
ha determinato lo stralcio automatico di una delle cartelle e la cessazione della materia del contendere
legge di conversione del d.l. 119/2018
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è un atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, ma una procedura alternativa alla stessa; perciò non richiede la notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.
- Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve comunicare l’avvio del procedimento e consentire al destinatario un termine per formulare osservazioni o adempiere; l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta nullità dell’iscrizione ipotecaria.
- Quando una norma sopravvenuta dispone lo stralcio automatico dei carichi rientranti nei suoi limiti oggettivi e temporali, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alle pretese interessate.
- La censura relativa alla mancanza di comunicazione preventiva dell’ipoteca è assorbente rispetto ad altre doglianze che investano profili secondari della procedura, ove la decisione possa essere definita con la ragione più liquida.
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