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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27664/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale era stata dichiarata la nullità della clausola appositiva del termine, con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 15 maggio 2002, ordine di riammissione in servizio e condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo sino alla sentenza. In un successivo giudizio il lavoratore ha ottenuto la declaratoria del diritto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo 21 febbraio 2003 - 4 dicembre 2006. La società ha appellato deducendo, da un lato, l’esistenza di un giudicato esterno di rigetto sulla domanda contributiva già formatosi con la precedente sentenza del 2006 e, dall’altro, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto assoggettabili a contribuzione le somme riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per i periodi non lavorati. La Corte d’appello ha respinto l’appello e la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno, e violazione dell’art. 12 l. n. 153 del 1969 per l’assoggettamento a contribuzione delle somme risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la deduzione del giudicato esterno non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza: chi invoca il giudicato deve riprodurre nel ricorso il testo della sentenza pretesamente passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci motivazionali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, nei rapporti di lavoro a termine illegittimamente apposto, la sentenza che dichiara la nullità del termine ha natura dichiarativa e la conversione opera ex tunc; conseguentemente il datore deve ricostruire la posizione contributiva "ora per allora". Inoltre, quando l'inadempimento datoriale incide immediatamente sulla corresponsione della retribuzione, le somme dovute a titolo risarcitorio assumono anche natura retributiva e sono quindi soggette ai relativi oneri contributivi. È stata esclusa la rilevanza dell'art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012, in quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere dedotto in cassazione solo nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso; la mancata riproduzione del testo della sentenza invocata rende la censura inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni di censura e consentire il controllo della decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi invoca un precedente giudicato deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti in modo puntuale, a pena di inammissibilità.

  • art. 12 l. n. 153 del 1969

    Le somme riconosciute al lavoratore per il periodo in cui non ha prestato attività, quando derivino dalla nullità del termine e dalla conversione ex tunc del rapporto, sono assimilabili alla retribuzione e soggette a contribuzione.

  • art. 23 l. n. 218 del 1952

    Il datore di lavoro che non abbia versato i contributi nei termini resta obbligato in via esclusiva all'adempimento, anche se l'inadempimento deriva dalla nullità del termine apposto al contratto.

  • art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012

    La disposizione interpretativa richiamata non è applicabile ratione temporis alla controversia e non può essere estesa alla disciplina previgente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione dell'esistenza di un giudicato esterno richiede il rispetto rigoroso degli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto testuale della decisione invocata, non bastando il rinvio a brani della motivazione.
  • La conversione del rapporto di lavoro a termine illegittimamente apposto opera con effetto ex tunc; la sentenza che accerta la nullità del termine ha natura dichiarativa e impone al datore la ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore come se il rapporto fosse stato a tempo indeterminato sin dall'origine.
  • Le somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, quando sostituiscano retribuzioni non corrisposte per effetto di un inadempimento datoriale che incide direttamente sulla prestazione retributiva, assumono anche natura retributiva e sono assoggettate ai correlati obblighi contributivi.
  • Una norma sopravvenuta di interpretazione autentica o comunque successiva non può essere applicata a fattispecie non rientranti nel suo ambito temporale, né può essere utilizzata per modificare retroattivamente il regime applicabile a controversie regolate dalla disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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