Cassazione Civile, Ordinanza n. 40168/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, emesso per maggiori redditi d'impresa e maggiore volume d'affari. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta; in appello la CTR della Campania ha invece rigettato l'appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento sulla base delle movimentazioni di un conto corrente bancario cointestato con il coniuge, degli incassi e dei tempi di fatturazione dei rimborsi spese. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittimo un accertamento fondato sul comma 2 invece che sul comma 1 della norma, senza che ne ricorressero i presupposti e pur in presenza di accertamenti bancari; con il secondo ha denunciato, ex art. 360, n. 5, c.p.c., errore logico e di calcolo nella determinazione del maggior reddito, oltre a omessa/errata/carente/insufficiente motivazione su fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto, neppure indirettamente, l'atto impositivo nelle parti essenziali necessarie a verificare quale concreto procedimento di accertamento fosse stato adottato; è stato inoltre ritenuto inammissibile il profilo relativo al difetto di sottoscrizione dell'avviso, perché dedotto per la prima volta in memoria e comunque non come specifica censura della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e non si conformava al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, che consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura del contribuente è stata ritenuta inammissibile perché non sorretta da un'esposizione specifica e autosufficiente dell'atto impositivo; la Corte non ha quindi esaminato nel merito quale comma della norma fosse stato concretamente applicato dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, consente soltanto la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente la mera richiesta di rivalutazione delle risultanze di merito o la denuncia di motivazione insufficiente o errata secondo il vecchio paradigma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato solo per il parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte applica la formulazione successiva a tale intervento normativo.
È richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve essere sorretta da un'esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; se si contesta un avviso di accertamento, occorre trascriverne o riassumerne in modo adeguato le parti essenziali.
- Non è ammissibile introdurre in memoria un nuovo vizio dell'atto impugnato o una nuova censura non contenuta nei motivi di ricorso, specie se richiede un autonomo scrutinio della sentenza di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; sono inammissibili le doglianze che mirano a sostituire la propria ricostruzione del merito a quella compiuta dal giudice di appello.
- La denuncia di "errore logico" o di "insufficienza motivazionale" non è, di per sé, idonea a integrare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente, se non si individua uno specifico fatto storico omesso.
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